Associazioni dei consumatori del CNCU hanno incaricato Adoc, Assoutenti e Federconsumatori di rappresentarle alla Commissione di allerta rapida, convocata oggi da Mister Prezzi per affrontare il tema della shrinkflation. Un fenomeno insopportabile, ingannevole ed aggressivo, specialmente con riferimento ai prodotti alimentari e ad elevata frequenza di acquisto. Pur apprezzando la volontà di individuare soluzioni a questo fenomeno sempre più diffuso, già manifestata con le “Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati” introdotte nel DDL Concorrenza, è evidente che esistano ancora tante lacune e criticità, che abbiamo sottoposto al Garante dei prezzi.
La prima riguarda proprio la formulazione della norma, che si limita a disciplinare il fenomeno della shrinkflation quando è messa in atto con un confezionamento del tutto inalterato. Ma non sempre è così: in questo caso sarebbe sufficiente l’introduzione di un nuovo formato, solo leggermente diverso dal precedente, per aggirare l’obbligo. Si tratta, quindi, di una evidente lacuna da colmare. Inoltre, il prezzo non sempre è noto al momento del confezionamento, anzi può subire delle alterazioni nella fase di distribuzione e di vendita: occorre evitare che delle scontistiche temporanee mascherino delle riduzioni di quantità a monte. Anche relativamente alle tempistiche previste dal DDL Concorrenza vi sono alcuni dubbi: la norma rileva l’obbligo di indicare la dicitura: “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità” per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato. La formulazione è piuttosto ampia, dovrebbe essere circoscritta all’immissione in commercio del prodotto in quel determinato formato, per un periodo più ampio di sei mesi. Per rendere la norma veramente efficace e utile a combattere le speculazioni, oltre ai correttivi indicati, è necessario:
Introdurre l’obbligo per i produttori di mettere in evidenza la quantità di prodotto contenuto, destinando a ciò almeno il 15% della grafica presente sulla parte frontale (o la più evidente) del packaging.
Prevedere che la violazione o l’elusione di tale obbligo, nonché ogni pratica commerciale che possa trarre in inganno il consumatore sulle quantità di prodotto acquistate mediante accorgimenti sul confezionamento dei prodotti, sia una pratica commerciale scorretta o ingannevole, inserendo la stessa nell’elenco delle infrazioni previste dal Codice del Consumo, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di vigilanza dell’AGCM.
Disporre un opportuno sistema di vigilanza, per monitorare l’incidenza del fenomeno sulla spesa delle famiglie e per verificare la corretta applicazione delle norme, prevedendo opportune sanzioni per chi non rispetta le misure vigenti.