Si può revocare la donazione al coniuge traditore: è quanto affermato dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione che, con l’ordinanza 32682 del 16 dicembre 2024, ha stabilito che può essere revocata la donazione della casa fatta al partner che accetta nonostante sia infedele. L’interruzione della convivenza a pochi giorni dal rogito è senz’altro rilevante e denota l’ingiuria della relazione extraconiugale. La Corte con il nuovo orientamento giurisprudenziale, ha respinto il ricorso di una donna che aveva accettato una casa dal compagno per poi metterlo alla porta pochi giorni dopo e far entrare l’amante in poche settimane.
Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, nell’accogliere il ricorso, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno spiegato che “L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di mancanza di rispetto della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento.
Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario. In più, ecco un altro passaggio chiave delle motivazioni, l’accertamento del rapporto di convivenza di fatto intervenuto tra le parti costituisce una valutazione operata dal giudice di merito con motivazione logica e coerente, e la stessa, sebbene non corredata dai doveri e obblighi tipici del vincolo matrimoniale, pone in ogni caso degli obblighi morali e sociali, la cui violazione, ove intervenuta con modalità tali da ledere gravemente la dignità del compagno, ben può configurare l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. I doveri di solidarietà reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilità e da una minore vincolatività, si impongono e soprattutto non escludono che la condotta del convivente possa risultare compromissoria della dignità morale del convivente”.
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