La responsabilità per il danno subito dalle imprese che costruirono il complesso di Punta Perotti, demolito nel 2006, a causa della confisca seguita alla lottizzazione abusiva, senza però una condanna penale, è attribuibile allo Stato e non al Comune di Bari. Lo ha stabilito la terza sezione civile del Tribunale di Bari, precisando che lo Stato non può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate alle imprese, come stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu).
Nel 2009, la Cedu aveva condannato l’Italia a risarcire le società costruttrici Sud Fondi, Iema e Mabar, poiché la confisca dei terreni era avvenuta senza una sentenza penale. La Corte intervenne con due sentenze: la prima riconobbe un indennizzo di 40mila euro per ciascuna società (danni morali e spese legali), mentre la seconda stabilì un risarcimento complessivo di 46,08 milioni di euro (37 milioni per Sud Fondi, 9,5 milioni per Mabar e 2,5 milioni per Iema). Dopo aver versato queste somme, lo Stato – tramite la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Economia – ha tentato di rivalersi sul Comune di Bari, sostenendo che l’amministrazione comunale fosse responsabile per aver concesso le autorizzazioni edilizie abusive che avevano portato alla confisca. Tuttavia, la sentenza del Tribunale riguarda l’opposizione del Comune alla prima richiesta di rivalsa dello Stato, pari a 121.800 euro.
È in corso anche un secondo processo avviato dal Comune per prevenire eventuali richieste di rivalsa da parte dello Stato riguardanti l’intero risarcimento di 46 milioni di euro. Più nel dettaglio, secondo i giudici, “il danno subito dalle società è conseguenza immediata e diretta non già della condotta dell’ente comunale nella gestione del procedimento amministrativo che ha portato al rilascio della concessione edilizia e della lottizzazione abusiva, bensì del provvedimento di confisca illegittimo (in quanto applicato in assenza di condanna penale) disposto dagli organi istituzionali dello Stato in violazione delle norme della convenzione europea dei diritti dell’uomo”. Dunque, “nulla è dovuto allo Stato italiano a titolo di rivalsa dal Comune di Bari, atteso che a quest’ultimo non è riferibile alcuna colpevole violazione delle disposizioni della convenzione europea dei diritti dell’uomo”. Il tribunale ha quindi accolto il ricorso del Comune di Bari e condannato lo Stato al pagamento delle spese processuali.
Foto repertorio