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Lavoro agile, Valditara: “Equilibrio tra tempi di vita e di lavoro”

Firmato accordo con le organizzazioni sindacali

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Giugno 2024 - 18:23
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Firmato oggi tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali l’Accordo per la definizione, nel quadro del nuovo CCNL funzioni centrali 2019/2021, dei criteri di accesso del personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non dirigenziale, alla prestazione lavorativa in modalità agile.
“Si tratta di un risultato che ho fortemente auspicato per dare attuazione ai principi contenuti nel CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 e al PIAO 2024-2026, approvato con mio decreto del 23 maggio scorso, così andando incontro alle richieste manifestate dalle parti sindacali. L’intesa consentirà al personale di avere un ancor maggiore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro e all’Amministrazione di mantenere alti standard di qualità nei servizi erogati alla collettività, anche attraverso l’innovazione organizzativa e digitale. Il nostro obiettivo è dare concreta attenzione alle diverse esigenze dei lavoratori, costruendo al tempo stesso un’Amministrazione moderna ed efficiente”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
Tra le novità di maggior rilievo dell’odierno Accordo va sottolineata la definizione delle condizioni di priorità per l’accesso al lavoro agile, tra le quali le particolari condizioni di salute, lo stato di gravidanza e allattamento, i tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità o paternità, la presenza di figli in condizioni di disabilità e di figli di età inferiore ai 16 anni, le esigenze di cura di familiari o di conviventi, il maggiore tempo per raggiungere la sede di lavoro, le ulteriori esigenze valutate dal dirigente. Per tali condizioni di priorità si prevede la possibilità di fruire fino a 10 giornate di lavoro agile nel mese.
Ai sensi delle disposizioni legislative e del citato CCNL, nonché del PIAO ministeriale, l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile per il singolo lavoratore resta demandata all’accordo individuale di cui all’articolo 38 del CCNL, da stipularsi con il dirigente.
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