Stop alle prenotazioni, ai ricoveri e alle visite non urgenti fino al 31 marzo anche per le strutture private. La disposizione arriva dalla Regione Puglia e ricalca quanto già comunicato per gli ospedali pubblici.
Si concede alle strutture private la possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile” . Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici. Tale sospensione è cogente per tutta l’attività in libera professione intramoenia.
La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 delle seguenti attività: Visite ambulatoriali; Esami strumentali diagnostici e/o operativi; Day service; Diagnostica laboratoristica. Sono fatte salve:
a) Le richieste recanti le motivazioni di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (es. controlli post chirurgici)
b) Le prestazioni di dialisi
c) Le prestazioni oncologiche-chemioterapiche
d) La radioterapia
e) Le PET-TAC
f) Le donazioni di sangue in ottemperanza alla circolare CNS n” 638 del 6/03/2020.
Per tutte le situazioni in cui è prevista l’eccezione sarà necessario: regolamentare gli accessi, adottare misure di triage preliminare (anche telefonico) da parte di Personale adeguatamente formato – fornire di mascherina chirurgica gli utenti con sintomatologia respiratoria – garantire la opportuna distanza di sicurezza tra gli utenti nelle sale d’attesa. Tale sospensione è cogente per tutta l’attività in libera professione intramoenia.
La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 delle attività front office dei centri di prenotazione, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso l’utilizzo dei Call center aziendali e per via telematica.
Adozione di provvedimenti tesi alla riduzione dei punti di accesso alle strutture degenziali e ambulatoriali, al fine di agevolare funzioni di controllo degli stessi, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antincendio.
Limitazioni dell’accesso a tutte le strutture sanitarie private con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020, come di seguito specificato:
a) l’accesso ai reparti di degenza sarà consentito esclusivamente durante l’orario di visita ad un solo visitatore per paziente;
b) l’accesso agli ambulatori per le prestazioni ambulatoriali o di day service non differibili di cui al punto 2. sarà consentito ad un solo accompagnatore del paziente;
c) l’accesso degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici non sarà consentito, salvo non rivesta carattere d’urgenza, correlata alla sicurezza d’uso di specifici prodotti, presso le strutture sanitarie e gli studi di MMG, PLS e medici specialisti convenzionati,
d) l’accesso dei tirocinanti non sarà consentito, con eccezione dei medici specializzandi ed i medici di medicina generale in formazione;
e) l’accesso dei volontari delle associazioni accreditate non sarà consentito, fatta eccezione per quelle organizzate per supporto all’assistenza.