Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 139°, è entrato da ieri in vigore il nuovo Codice di Giustizia FIGC, già approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio scorso e ratificato dalla Giunta del CONI nella riunione dell’11 giugno.
Ebbene, il nuovo Codice di giustizia sportiva regolamenta le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l’ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della FIGC.
Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping, nonché agli organi competenti per l’applicazione delle corrispondenti sanzioni. Il testo si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Il medesimo testo Isi applica, inoltre, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale. Diversamente, per quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva è pubblicato sul sito della FIGC nell’area Federazione/Norme. Si tratta di un testo snello, agile nei tempi e nelle modalità di applicazione che consente processi equi nei tempi brevi richiesti dalla gestione del fenomeno sportivo. Nello specifico, i cardini del nuovo codice riguardano: Principi del processo sportivo, Tempi celeri e certi del processo, Rimozione delle stratificazioni, armonizzazione e semplificazione del testo normativo, Tempi celeri e certi del procedimento disciplinare, Efficacia, trasparenza e celerità del sistema, Riflessione sulla responsabilità delle società, ed Effettività e afflittività della pena.
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