Sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi amministrativi proposti dalla curatela del fallimento della società Football Club Bari 1908 Spa e da F.C. Bari 1908 Spa per contestate il mancato rilascio della licenza nazionale con conseguente non ammissione al campionato di Serie B di calcio 2018/2019.
L’ha deciso il Tar del Lazio con un’unica sentenza nella quale ha unito le motivazioni di entrambi ricorsi, riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva. Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla Curatela fallimentare della F.C. Bari, il Tar ha rilevato che «la mancata impugnativa della determinazione della Co.Vi.So.C., nel termine perentorio del 16 luglio 2018 avanti alla stessa, determina l’inammissibilità del ricorso avanti al Collegio di Garanzia, attesa l’inoppugnabilità dell’atto presupposto alla decisione di diniego della Licenza Nazionale e di non ammissione al Campionato di Serie B, come anche, conseguentemente, a questo Tar».
Le ulteriori censure – «non tempestivamente proposte davanti al giudice sportivo» – per i giudici amministrativi sono inammissibili in quanto il ricorso risulta proposto ai sensi della legge del 2018 che prevede che «le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge»; cosa questa che ha portato i giudici a respingere anche la domanda risarcitoria proposta «non ravvisandosi la sussistenza di un atto illegittimo, né un comportamento colpevole della Federazione sportiva che abbia generato il danno lamentato ed atteso che lo stato di dissesto finanziario della società risulta accertato in via definitiva dalla Comunicazione dell’organo di vigilanza».
Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla F.C. Bari, il Tar ha evidenziato che «a seguito del fallimento dichiarato a gennaio 2019, il ricorso della società è inammissibile per carenza di capacità processuale in capo alla suddetta società».