Gli sportivi vengono qualificati come professionisti nei soli casi in cui rispettino i requisiti di cui alla legge n. 91 del 1981, anche detta legge sul “Professionismo sportivo” , in altre parole: la continuità e l’onerosità dell’attività sportiva; la qualificazione attribuita dalla Federazione competente in base alle direttive del C.O.N.I.
È chiaro come la Legge n. 91/81 non esaurisca la regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo. A quest’ultimo, infatti, sono applicabili tutte le norme del codice civile e della legislazione giuslavoristica italiana compatibili con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro dell’atleta e la contrattazione collettiva di categoria.
Orbene, al fine di stipulare contratti con atleti professionisti è necessario che le società: siano costituite come S.p.a. o S.r.l.; eseguano solo attività sportive o affini, destinando una parte degli utili al settore giovanile.
Come già anticipato, la legge non può essere applicata nei casi in cui la prestazione è resa gratuitamente.
La negoziazione del contratto di lavoro professionistico può essere effettuata direttamente dal professionista o per il tramite di un procuratore. Il medesimo accordo deve: essere stipulato per iscritto e seguire il contratto tipo conforme all’accordo stipulato ogni tre anni dalle varie Federazioni con le associazioni di categoria; essere depositato a cura della società presso la Federazione (o dall’atleta) competente per riceverne l’approvazione; prevedere una clausola specifica che vincoli il professionista al rispetto degli oneri tecnici e delle prescrizioni impartite dalla società con l’obbligo speculare di quest’ultima di consentirgli di partecipare agli allenamenti e alla preparazione atletica; prevedere una clausola compromissoria finalizzata a deferire ad un collegio arbitrale le controversie insorte tra gli atleti e le società.
Il contratto, inoltre, non può prevedere alcun patto di non concorrenza successivo alla risoluzione del rapporto. Ne consegue la facoltà del prestatore di lavoro, ovvero dello sportivo professionista, di svolgere attività professionali in concorrenza con l’azienda, a seguito di una cessazione del rapporto di lavoro.
Il termine dell’accordo non può avere durata superiore a 5 anni. Pertanto, eventuali termini superiori si considerano come non apposti e sono sostituiti di diritto dal termine di cui all’art. 5 della Legge 91/81.
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