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Gli oneri del tesseramento dei minori stranieri

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 20 Febbraio 2019 - 11:45

Le pratiche di tesseramento dei minorenni  sono gestite dalla Commissione Minori FIGC, ovvero l’organo che si occupa di verificare le domande di tesseramento presentate dalle società della LND. Ebbene, in forza del Regolamento varato dalla FIFA, la Commissione deve occuparsi della Protezione dei minori e della verifica delle regolarità delle pratiche di tesseramento.

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni, la richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione prescritta deve essere inviata per via telematica alla Commissione Minori FIGC., attraverso il portale della Lega Nazionale Dilettanti

Alla  comunicazione deve essere allegata la dichiarazione della società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche.

Appare chiaro che solo qualora la richiesta dovesse risultare completamente in linea con l’art. 19 del Regolamento FIFA e con l’esenzione limitata concessa alla FIGC, il tesseramento verrà autorizzato direttamente dalla Commissione Minori FIGC.

Nel caso in cui la richiesta non rientrasse tra quelle valutabili direttamente dalla FIGC l’istanza di autorizzazione verrà trasmessa alla Sottocommissione FIFA per le valutazioni di competenza. In questo caso è obbligatorio produrre la documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all’Ufficio Tesseramento FIGC, previa approvazione da parte della Commissione Minori FIGC.

Per  quanto concerne i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), invece, si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS ‐ Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che “l’eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all’art. 19, comma 2, del Regolamento” non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

Quanto appena sancito, soprattutto in riferimento all’assenza di connessione tra società dilettantistiche  e società professionistiche, giustifica l’inchiesta con lo Spezia.

Per info e approfondimenti, scrivere ad avvocato@valentinaporzia.com

 

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