Stop alla vendita, in forma ambulante e non, fino a tutto il 1° gennaio 2019, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardi saltellanti, sbruffi, mini razzetti, razzi, candele romane, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni,ecc.).
L’amministrazione comunale ha ritenuto necessario dotarsi di un dispositivo che vieti, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante, crepitante e fischiante e ai razzi, benché “di libera vendita” (ovvero utilizzabili da privati non).
Questo è ancor più vero considerato che l’utilizzo di fuochi d’artificio, fumogeni e affini, è causa non solo di pericolo per la vita delle persone ma anche di forti concentrazioni inquinanti dovute alle polveri PM10 e di potenziali danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato, in relazione al rischio d’incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.).
L’ordinanza, inoltre, prevede: il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre 2018 ed il 1° gennaio 2019, a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2018 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo; il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza, nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2018 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo; il divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4, definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari).
È vietato, inoltre, consentire a chicchessia l’uso di aree private quali finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute per effettuare spari vietati dalla citata ordinanza.