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Il diritto di recompra: la nuova possibilità per i giovani calciatori italiani

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 7 Novembre 2018 - 11:45
bambini pallone calcio

Recentemente, il Commissario Straordinario della FIGC, ha ufficializzato le modifiche apportate alle NOIF, inserendo  il diritto di opzione, o meglio, il diritto di recompra.

Nello specifico, vediamo che il diritto di recompra  (o in italiano diritto di opzione) è disciplinato dall’art 102 delle NOIF  e rappresenta il diritto “a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito” che può essere previsto negli accordi di cessione definitiva di contratto”.

Senza dubbio, si tratta di uno strumento che consente alla società cedente di dare un proprio giocatore (magari giovane ad un club dove può essere valorizzato, consapevole che questi potrà essere riacquistato successivamente ad un prezzo già fissato preventivamente, non subendo quindi eventuali aumenti di cartellino a seguito di un campionato da protagonista.

In parole semplici, il diritto di recompra permette, per esempio, ad un calciatore giovane vicino ad un grande club ma con poco spazio per giocare di fare esperienza  altrove, guadagnare e mantenersi legato alla squadra cedente.

Contestualmente, il club cedente che decide di avvalersi della recompra incassa soldi ed ascrive una plusvalenza al bilancio

La clausola di recompra è subordinata alla seguenti condizioni:

  1. a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;
  2. b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
  3. c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;
  4. d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive.

I casi Morata, Zaza e Berardi rientrano appieno in questa logica.

Per info ed approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com

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