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Lista di attesa troppo lunga, niente Pet-Tac per un ammalato di cancro: condannata la Regione Puglia

Pubblicato da: redazione | Gio, 8 Marzo 2018 - 16:00

La Regione Puglia è stata condannata dal giudice di pace di Lecce a risarcire un paziente che non ha potuto eseguire un esame diagnostico urgente a causa delle lunghe liste d’attesa. Lo rende noto l’Adusbef che ha avviata una campagna per l’impugnazione delle liste d’attesa nelle Asl al fine di ottenere i rimborsi delle spese sanitarie.

Nel caso specifico, un paziente affetto dal cancro e beneficiario di esenzione del ticket, nel luglio 2016 non si è potuto sottoporre in tempi congrui all’esame Pet-Tac prescritto dal medico specialista a causa dei tempi d’attesa, vedendosi così costretto a rivolgersi ad una struttura privata dove il test è stato eseguito a pagamento con un esborso di 1.802 euro. Nel corso del giudizio il medico specialista aveva anche sottolineato l’urgenza della prestazione a causa dei sospetti di recidiva della malattia.

Il giudice di pace ha precisato che “in materia di assistenza sanitaria indiretta la domanda di un assistito del Servizio sanitario nazionale, quale è quella sottoposta all’esame, ha come fondamento il diritto soggettivo perfetto alla salute, che trova espresso riconoscimento nell’articolo 32 della Costituzione e come tale rientrante tra i diritti inviolabili della persona ed oggetto pertanto di primaria e completa protezione”.

Di conseguenza, una volta accertato che le liste d’attesa prevedevano dei tempi troppo lunghi ed incompatibili con l’efficacia delle cure, il giudice ha condannato la Regione Puglia al rimborso delle spese sanitarie sostenute dal paziente e al pagamento delle spese processuali in misura aumentata.

“Pertanto, nel caso in cui la prestazione diagnostica o di cura sia urgente e il servizio pubblico o privato convenzionato non sia in grado di soddisfare le esigenze del paziente – spiega l’avvocato di Adusbef, Massimo Todisco – e quest’ultimo si veda costretto a pagarle di tasca propria, potrà poi chiederne il rimborso. Il principio ha, dunque, carattere generale e può ovviamente essere esteso a tutti gli esami appropriati ed urgenti, anche al di là di patologie oncologiche”.

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