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L’esenzione ai fini terapeutici autorizza l’atleta all’assunzione di sostanze dopanti

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 14 Febbraio 2018 - 12:15

Visto il periodico aggiornamento dell’elenco dei composti considerati dopanti inseriti nel codice WADA, vediamo che le Norme sportive antidoping prevedono una deroga al divieto di assunzione delle sostanze inibite. Tale concessione è indicata dall’acronimo TUE, ovvero Therapeutic Use Exemptions, e viene decisa dal Comitato per l’esenzione ai Fini Terapeutici (CEFT) in conformità con quanto previsto dall’International Standard for nel rispetto dei seguenti criteri:

  • L’atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la Sostanza o il Metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica (art. 4.1a International Standard for TUE); L’uso terapeutico della Sostanza o Metodo proibiti non dovrebbe produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica. L’uso di qualsiasi Sostanza o Metodo proibiti volto ad incrementare livelli “bassi-normali” di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile (art. 4.1b International Standard for TUE);
  • Non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all’uso della Sostanza o del Metodo altrimenti proibiti (art. 4.1c International Standard for TUE);
  • La necessità di utilizzare la Sostanza o il Metodo altrimenti proibiti non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo – non corredato da un’esenzione ai fini terapeutici – di qualsivoglia Sostanza o Metodo proibiti al momento in cui se ne era fatto uso (art. 4.1d International Standard for TUE). La durata della TUE è bene determinata e definita. A seguito del termine, la deroga cessa la sua efficacia e dunque, qualora l’Atleta abbia la necessità di proseguire l’utilizzo della sostanza o metodo proibiti successivamente alla scadenza della TUE, deve procedere alla presentazione di una nuova domanda.
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Al fine di vedersi riconosciuta questa concessione, l’atleta può presentare una domanda corredata della seguente documentazione: modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application, scheda per il medico curante/specialista, documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia l’assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sia la necessità dell’utilizzo della sostanza o del metodo proibiti nella cura dell’Atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito; Certificato di idoneità all’attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge n. 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede la TUE.

Oltre quanto appena asserito, nella modulistica dovrà essere resa nota la durata di somministrazione della sostanza o dell’applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l’esenzione, specificando la data di inizio e la data di fine dell’intervento farmacologico. Fatto salvo di eventuali procedure di emergenza, la predetta domanda deve essere depositata entro il termine di 30 giorni prima della partecipazione all’evento sportivo. Orbene, prima di iniziare il trattamento, l’atleta dovrà attendere il parere del CEFT, il quale potrà assumere una decisione nel corso dei 30 giorni seguenti l’invio di tutta la necessaria documentazione. In caso di parere favorevole l’ente autorizzante dovrà specificare dose, frequenza, via e durata della somministrazione della sostanza o metodo proibiti il cui l’uso viene consentito. Nel caso di diniego di una TUE, la stessa dovrà essere opportunamente motivata e l’atleta potrà proporre richiesta di riesame della decisione del CEFT.
Per info e approfondimenti, scrivere a: avvocato@valentinaporzia.com.

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