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Lo “ius soli sportivo”: atleti minori stranieri e la possibilità di tesserarli

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 29 Novembre 2017 - 11:45
calcetto

In Italia, da quasi due anni, è stata emanata una legge che consente ai minori stranieri di essere tesserati presso le Federazioni sportive italiane.
La norma, che viene denominata “Ius Soli sportivo”, è rivolta a tutti i minori che risiedono regolarmente sul territorio nazionale “almeno dal compimento dell’età di 10 anni”. Il comma 2 precisa che “Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.91 hanno presentato tale richiesta”.
Dopo anni di lungaggini burocratiche ed elenchi di documenti da presentare, la Legge ha consentito loro di tesserarsi alle Federazioni “con le stesse procedure previste per i cittadini italiani” ma non di essere convocato per le nazionali. Questa possibilità, infatti, è concessa solo a coloro che hanno la cittadinanza italiana.
Diventato legge, ogni Federazione ha dovuto applicare lo “Ius Soli Sportivo”. Orbene, in alcuni casi, così come è accaduto per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, vi è stata una deroga parziale a quanto fino a quel momento regolato dagli Enti sovranazionali, come ad esempio la FIFA. Quest’ultima, nei casi in cui la legge del 2016 non è applicabile, vieta sia il trasferimento dei minori stranieri già tesserati, sia il primo tesseramento in Italia dei minori stranieri, escludendo tre casi: « 1. I genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio. 2. Il trasferimento avviene all’interno del territorio dell’Unione Europea (UE) o dell’Area Economica Europea (AEE) e il calciatore ha un’età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi: a) fornire al calciatore un’adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali; b) garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l’attività professionistica; c) adottare tutte le misure necessarie affinché il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all’interno della società, ecc.); d) all’atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi; 3. Il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società all’interno della federazione confinante per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società sarà quindi di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso».
Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS – Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito che “l’eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all’art. 19, comma 2, del Regolamento” non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori. Nei casi in cui possa ritenersi applicabile lo Ius Soli Sportivo, vedremo che il tesseramento dei minori dilettanti potrà essere reso possibile.
Per quanto concerne, invece, il pallavolista minorenne straniero non residente in Italia dal compimento del decimo anno di età e/o con la residenza in Stato diverso dall’Italia, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti FIPAV, per essere tesserato con società affiliata alla FIPAV dovrà richiedere l’INTERNATIONAL TRANSFER CERTIFICATE e quindi ottenere l’omologa del tesseramento.
Per info e approfondimenti, scrivere a: avvocato@valentinaporzia.com

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