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Il vincolo sportivo: tempi, motivi, modi e limiti per slegarsi dalla associazioni sportive dilettantistiche

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 1 Novembre 2017 - 11:45

Dopo vent’anni dalla sentenza Bosman, in Italia, il diritto dell’atleta dilettante a svolgere in piena libertà l’attività agonistica sportiva è fortemente compromessa dal “vincolo sportivo”, nato nel momento in cui l’atleta, e/o esercenti la potestà genitoriali, firma il tesseramento che lo lega inscindibilmente, o quasi, alla società sportiva di appartenenza.

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Negli ultimi anni, alcune Federazioni hanno modificato i loro regolamenti, variando quanto previsto in materia di vincolo sportivo e della sua durata “temporale”. Tuttavia, sono molti i casi in cui i giovani sportivi si ritrovano legati alle associazioni e vittime di ricatti, a seguito della firma del cartellino che rimane condizione necessaria per poter svolgere un’attività sportiva agonistica nella rosa della società affiliata ad una della varie Federazioni italiane riconosciute dal Coni.

Una delle motivazioni che sorregge la permanenza del vincolo sportivo nell’ambito dello sport dilettantistico è data dall’esigenza di evitare la dispersione del patrimonio dei clubs che, costituito dai tesserati, è spesso l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica nelle società dilettantistiche.

Tale fattore, tuttavia, rende gli atleti minorenni “oggetto” di contrattazione e valutazione economica, circa trasferimenti, prestiti ed altri accordi vari, da parte delle associazioni che ne detengono i cartellini. Le prestazioni sportive sono quasi sempre oggetto di veri scambi commerciali e pratiche speculative operate soprattutto dalle piccole società.

Osservando le varie casistiche si evince che il Vincolo sportivo cagiona le violazioni: della libertà di associazione, del diritto di uguaglianza e parità di trattamento, del diritto di partecipare all’attività sportiva secondo i regolamenti federali e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale e, nel caso di minori, del diritto al gioco stabilito dall’art. 31 della Legge n. 176 del 1991.

Ne consegue, che  le condizioni che ne derivano sono vessatorie nei confronti dell’atleta, il quale, come è già stato detto,  se vuole partecipare alle competizioni organizzate dalle Federazioni sportive, deve stipulare il vincolo con la società sportiva la cui durata e le cui modalità variano a seconda dello sport praticato e non di rado della correttezza dei clubs.

Per fare alcuni esempi, vediamo che il nuoto sincronizzato prevede un vincolo di otto anni dalla prima firma, la FIGH (Federazione italiana Giuoco Handball) lega società e atleta per un massimo 4 anni ma con possibilità di rinnovo tacito, il calcio vede i giocatori vincolati fino al compimento del ventitreesimo anno di età e la pallavolo fino al trentacinquesimo anno di età.  Nel caso specifico del tennis, invece si è soliti distinguere tra atleta maggiorenne e minorenne. Nel primo caso il vincolo cessa: a) se entro il 31 dicembre dà comunicazione scritta all’Affiliato ed al Comitato Provinciale dell’intenzione di svincolarsi; b) nei casi in cui è consentito lo scioglimento su domanda; c) nei casi in cui avviene lo scoglimento d’ufficio. Nel secondo, al contrario, il vincolo si estingue: a) al raggiungimento della maggiore età e comunque al termine del quarto anno consecutivo di vincolo, se entro il 31 dicembre da` comunicazione scritta all’Affiliato ed al Comitato Provinciale dell’intenzione di svincolarsi; b) nei casi in cui è consentito lo scioglimento su domanda; c) nei casi in cui avviene lo scioglimento d’ufficio. Il tesserato atleta, dopo la cessazione del vincolo, è libero a) di trasferirsi ad altro Affiliato nell’anno successivo, nei casi a) e b) del primo e del secondo comma; b) di tesserarsi per altro Affiliato, senza necessità di pratica di trasferimento, salve le limitazioni previste successivamente, nei casi c) del primo e del secondo comma. In mancanza di cessazione per qualsiasi causa, il vincolo si rinnova alle medesime condizioni non oltre il raggiungimento della maggiore età, per i tesserati minorenni. I quattro anni di cui al comma 2, lettera a), si calcolano con inizio del tesseramento 2001.

Il vincolo sportivo, quindi, lega l’atleta alla società sportiva in cui lo stesso è tesserato. Guardando i fatti, di frequente, succede che gli sportivi dilettanti si ritrovino ad essere legati ai dirigenti delle società sportive, che vantano, in molti casi senza titolo, un potere totalitario sulla durata del cartellino. Tale pratica del tutto scorretta, sia pure con limiti e difficoltà, può essere arginata.

La buona conoscenza delle norme statutarie delle Federazioni sportive italiane, nonostante le numerose lacune, l’assenza del termine ragionevole di scadenza del rapporto associativo, i divieti di recesso unilaterale dell’atleta, permette di trovare una soluzione agli abusi attuati nei confronti di famiglie e dei giovani ragazzi che a prescindere dal loro talento spesso vedono dissolvere i loro momenti ludico ricreativi, in appurato contrasto con i principi basilari dell’ordinamento giuridico in materia di libertà ed associazione.

Per info e approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com

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