L’olio extravergine d’oliva è sempre escluso dal pagamento del contributo ambientale Conoe previsto dal primo luglio per gli oli e grassi vegetali esausti. A fare chiarezza, fugando ogni dubbio, su questa nuova tassa sugli oli grassi che ha generato allarmismo negli operatori agricoli è la Copagri Puglia con una nota tecnica redatta dal direttore regionale della confederazione dei produttori agricoli pugliesi.
“La norma dell’articolo 10 della legge 154/2016 – spiega Alfonso Guerra, di Copagri – prevede alcune esclusioni dall’applicazione del contributo per tipologia di oli e grassi o perché sotto una determinata soglia quantitativa.
In particolare l’olio extravergine di oliva è sempre escluso indipendentemente dalla confezione; gli oli di oliva vergine ed oli di oliva in confezioni fino a 5 l; altri oli vegetali in confezioni fino ad 1 l; grassi animali e vegetali in confezioni fino a 500 g; oli e grassi DOP e IGP (e prodotti con questi conservati); oli e grassi e prodotti con questi conservati, oggetto di vendita diretta da parte di imprese agricole.
Dall’elenco dei prodotti esclusi – afferma il direttore della Copagri Puglia – risulta evidente che per l’olio extra vergine di oliva, se non vi sono lavorazioni che generano rifiuti (si pensi alla produzioni di prodotti sottolio), il contributo non è mai dovuto. Infine anche la sansa, che è un sottoprodotto derivante dalla molitura delle olive, resta anch’essa esclusa dall’assoggettamento del contributo in quanto non rientra nella tipologia di olii grassi indicati nella norma”.