Il medico sportivo è un medico preposto a svolgere accertamenti di natura sanitaria in relazione allo sport praticato. Ogni disciplina sportiva ha infatti alcuni standard di salute minimi da valutare e rispettare. Pertanto, l’attività del medico deve essere esperita caso per caso sulla base della disciplina che deve essere certificata. Nel 2013, il Ministero della Salute ha regolamentato un delicato aspetto della medicina sportiva, abolendo l’obbligo di presentare il certificato di buona salute, per coloro che vogliono praticare attività ludico-motoria e amatoriale. Al contrario, tutti gli atleti che svolgono attività caratterizzata dalla competizione sportiva e coloro che intendono svolgere attività non agonistica continuano ad essere obbligati. La modifica legislativa ha imposto, tuttavia, la necessità di concentrare l’attenzione sulla responsabilità professionale degli specialisti di medicina sportiva e dei professionisti che, in virtù della loro specializzazione (es. cardiologia, ortopedia, radiologia), collaborano con gli istituti che offrono prestazioni nella disciplina sportiva. Al fine di chiarire in che modo si delinea la responsabilità professionale di questa speciale categoria di medici, è opportuno definire le diverse succitate tipologie di attività sportiva. Le attività ludico motorie ed amatoriali sono quelle praticate da soggetti «non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi». Si tratta di attività prive di competizione, come per esempio andare in palestra o giocare a calcetto con gli amici. Un ulteriore esempio è dato dall’ora di educazione fisica scolastica che, pertanto, non necessita di certificazione di idoneità. Le attività sportive non agonistiche, invece, sono quella svolte da: «gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale». Per le attività appena elencate, è obbligatorio il certificato, rilasciato dal medico di famiglia o da medici specialisti in medicina dello sport, presso gli ambulatori delle Aziende Sanitarie Locali o presso i centri privati riconosciuti. Spesso accede che le associazioni sportive prestino i loro locali per lo svolgimento delle suddette visite. A tal proposito, per evitare di essere vittime di problematiche di tipo assicurativo e legale, occorre che i referenti delle associazioni si accertino che la visita venga effettuata dagli specialisti. Infatti, qualora manchi questo requisito, i titolari di centri sportivi verranno ritenuti responsabili di eventuali danni subiti dagli iscritti durante lo svolgimento delle attività a causa di patologie non diagnosticate. A seconda del suo giudizio clinico, per il rilascio del certificato, il medico può decidere di sottoporre lo sportivo ad elettrocardiogramma e, in caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche o conclamate, può avvalersi della consulenza di un altro collega specialista. All’atto della certificazione di idoneità, il professionista deve attestare che il soggetto non presenti controindicazioni rispetto alla pratica di attività sportiva non agonistica. Il Decreto del Ministero della Salute del 2013 definisce, inoltre, le attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare. Tra queste rientrano: «le manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe». In questi casi, il certificato medico è obbligatoriamente subordinato a: «misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, test ergometrico, monitoraggio dell’attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico». Sulla base della visita medica effettuata, il medico deve accertare che il soggetto non presenti controindicazioni per lo svolgimento dell’attività sportiva di cui all’art 4 del Decreto Ministeriale del 2013, ovvero per l’attività ad elevato impegno cardiovascolare. Così come nel caso dell’attività non agonistica, il certificato ha validità di un anno dalla data del rilascio. In ultimo, il D.M. definisce attività agonistica quella «praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione». Lo scopo delle suddette attività è quello di conseguire prestazioni sportive di livello elevato. Tale qualificazione sportiva è stabilita da ogni singola Federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre, per l’esercizio di questo particolare tipo di attività, è necessario possedere il libretto sanitario sportivo. Lo stesso è strettamente personale e deve riportare i dati dell’atleta e gli estremi delle visite medico-sportive superate. Si tratta di un documento indispensabile, rilasciato dai centri di medicina dello sport delle ASL, o privati riconosciuti, al momento della prima visita medico-sportiva per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica, ed ogni atleta deve essere in grado di esibirlo in occasione delle visite medico-sportive. Per l’attività agonistica, ove è imprescindibile la richiesta su modulo della società sportiva cui l’atleta appartiene, le certificazioni di idoneità possono essere rilasciate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport presso i centri pubblici o privati accreditati, in base a determina regionale.
Oltre il caso appena narrato, è possibile che un cittadino faccia richiesta di idoneità all’attività agonistica anche per quelle attività che non siano di competenza del CONI. L’esempio classico è dato da un soggetto che intenda partecipare al concorso per allievi ufficiali e deve dimostrare di possedere l’idoneità agonistica. Garantendo l’effettuazione di tutti gli accertamenti clinici e un giudizio di idoneità direttamente collegato a quest’ultimi, il medico specialista in medicina dello sport deve effettuare personalmente la visita medica. Una particolare attenzione deve essere riservata a tutti gli atleti di età superiore ai 40 anni, per i quali deve essere eseguito il test da sforzo con registrazione del tracciato ECG prima, durante e dopo lo sforzo. Inoltre, qualora il medico sportivo li ritenga necessari a chiarire eventuali dubbi diagnostici, la visita può essere integrata da accertamenti, di laboratorio o strumentali. Non in ultimo, si deve precisare il medico sportivo è obbligato ad informare l’atleta sui rischi per la salute connessi all’uso di sostanze dopanti. Gli obblighi elencati e connessi alle attività professionali derivano da quanto stabilito dal loro codice deontologico dei medici agli articoli 73, 74 e 75, i quali rispettivamente impongono al sanitario di non prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici che non siano indirizzati a modificare uno stato di malessere ma solo a migliorare le prestazioni agonistiche. Il medico è obbligato, altresì, a valutare l’idoneità alla pratica dello sport ispirandosi a criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto. Infine, in ogni circostanza, il medico ha l’obbligo di stabilire se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica, esigendo che la sua valutazione sia tenuta in considerazione. Nell’accertamento dell’idoneità fisica il medico sportivo è tenuto alla massima diligenza. Egli può ritenersi garante di protezione e controllo della salute degli atleti. Sotto il profilo della responsabilità, si ritiene che il medico sportivo possa essere soggetto all’applicabilità dell’art. 2043 c.c. e soprattutto a quella più specifica prevista dall’art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore di opera).
Per sapere se e come il medico sportivo possa o meno essere ritenuto responsabile, fissare un appuntamento con lo Studio Legale Valentina Porzia, specializzato in diritto sportivo.