Entra in vigore oggi l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come previsto dal decreto “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011”, firmato dai ministri delle Politiche agricole, Maurizio Martina e dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.
Sono 80mila le mucche da latte presenti in Puglia e che da oggi vedranno quindi indicati i loro prodotti nei banchi delle salumerie e dei supermercati. “Si tratta di un grande successo per tutto il mondo agricolo e per gli allevatori che versano in una grave situazione – dice il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele – per colpa del prezzo del latte troppo basso e delle importazioni di latte e prodotti semilavorati dall’estero, utilizzati per fare mozzarelle e formaggi spacciati per “Made in Puglia”. L’etichettatura obbligatoria diverrà una infallibile cintura di sicurezza per i nostri allevatori che devono poter competere alla pari e per la salute dei nostri consumatori debbono poter scegliere in maniera consapevole quello che acquistano e mangiano”.
In Puglia a fronte dei 1.939 allevamenti che producono 3,6 milioni di quintali di latte bovino, le importazioni di latte dall’estero raggiungono i 2,7 milioni di quintali e i 35mila quintali di prodotti semi-lavorati quali cagliate, caseine, caseinati e altro, utilizzati per fare prodotti lattiero-caseari che vengono, poi, venduti come prodotti lattiero-caseari “Made in Puglia”.
“Sono riuscite a sopravvivere con grande difficoltà in Puglia – continua il Direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti – appena 2.700 stalle, a causa principalmente del prezzo del latte, dovuto non solo alla crisi, ma anche e soprattutto a queste evidenti anomalie di mercato. Oltre all’inganno a danno dei consumatori, si tratta di concorrenza sleale nei confronti degli stessi industriali e artigiani che utilizzano esclusivamente latte locale. L’insidia alla salute dei consumatori e l’erosione della capacità di competere dei nostri allevatori e dei nostri coltivatori è dipesa finora principalmente da un fattore, dall’assenza di etichettatura obbligatoria sull’origine delle materie prime”.
Le nuove etichette
In occasione dell’entrata in vigore del decreto – secondo una indagine condotta da Coldiretti – due confezioni di latte a lunga conservazione su tre sono già in regola con la nuova etichetta di origine che consente di smascherare il latte straniero spacciato per italiano. L’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari che dovrà essere indicata in etichetta con:
- a) “paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”;
- b) “paese di condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato”
- c) “paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato trasformato”;
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato e trasformato nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta – precisa la Coldiretti – con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte: nome del paese”. Se invece le operazioni indicate avvengono nei territori di più paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: “miscela di latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato in Paesi UE” per l’operazione di trasformazione. Infine, se le operazioni avvengono nel territorio di più paesi situati al di fuori dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: “miscela di latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di trasformazione.
Più variegata la situazione di yogurt e formaggi, perché il provvedimento prevede che sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte con il sistema di etichettatura precedente anche per tenere conto della stagionatura.
Cibi con l’indicazione origine | E quelli senza |
Carne di pollo e derivati | Salumi |
Carne bovina | Carne di coniglio |
Frutta e verdura fresche | Carne trasformata |
Uova | Frutta e verdura trasformata |
Miele | Derivati del pomodoro diversi da passata |
Passata di pomodoro | Sughi pronti |
Pesce | Pane |
Extravergine di oliva | |
Latte/Formaggi | |
Pasta in itinere | |
Riso in itinere | |
Fonte: Elaborazioni Coldiretti