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La responsabilità degli arbitri di gara

Pubblicato da: Dott.ssa Valentina Porzia | Mer, 22 Marzo 2023 - 18:50
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L’ufficiale di gara è il soggetto (o il gruppo di soggetti), abilitato da una Federazione, che controlla il corretto svolgimento della manifestazione sportiva e il rispetto delle regole, definite dai regolamenti federali, da parte degli atleti e dei team in gara. L’ufficiale di gara può assumere la denominazione e la funzione di arbitro, direttore, giudice di gara, commissario di percorso. La responsabilità degli stessi può avere diverse connotazioni, dipendenti dallo specifico ambito di attività sportiva ove prestano la loro opera. Esse possono essere, per grandi linee, ancorata ai seguenti criteri:

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• verifica degli attrezzi, dell’abbigliamento, delle strutture sportive (esame del mezzo a motore, del giavellotto, dei tacchetti delle scarpe, dei guantoni da boxe, della struttura della porta di calcio, della presenza di idonea pallina a prua dell’armo, ecc.);

• verifica e repressione delle condotte non regolamentari (ammonizione ed espulsione, anche temporanea, in vari sport di squadra, richiamo ufficiale nel pugilato ecc.);

• verifiche di correttezza tecnica e di sicurezza dell’attività sportiva (annullamento di una rete, assegnazione di un rigore, sospensione ed interruzione della gara per particolari eventi);

• attività certificativa di quanto avvenuto nel contesto dell’incontro sportivo.

Alla luce di quanto descritto è evidente che l’ufficiale di gara goda di un’ampia discrezionalità ma che egli possa essere responsabile sia in ambito civile che penale, qualora l’evento lesivo verificatosi in corso di gara sia frutto del comportamento posto in essere dall’arbitro. L’ufficiale di gara è investito della responsabilità che cambia in considerazione dello sport in cui presta la sua opera. A questo si deve aggiungere che la condotta dell’ufficiale di gara deve necessariamente essere valutata caso per caso. Per molto tempo, si è ritenuto che l’arbitro fosse un pubblico ufficiale, in virtù della funzione di pubblico interesse rivestita per delega del CONI. L’arbitro, infatti, è tenuto a redigere per le autorità federali un accurato rapporto (referto di gara) in ordine ai fatti verificatisi durante la gara. Con questo strumento, l’ufficiale di gara è potenzialmente in grado di arrecare danni patrimoniali e morali all’atleta ( o al tesserato) che potrebbe, ad esempio, essere squalificato (perdita di chance), perdere una sponsorizzazione, accusare un danno all’immagine o, nei casi più gravi, essere radiato . Osservando il ruolo svolto, dunque, è controverso stabilire se egli possa o meno considerarsi un “pubblico ufficiale”. La circostanza non è di poco conto dal momento che se l’arbitro non potesse essere considerato un  “pubblico ufficiale”, non potrebbe vedersi  applicate, in caso di condanna, alcune  circostanze aggravanti speciali previste dalla legge per coloro che rivestono tale qualifica e non potrebbe essere considerato soggetto passivo o attivo di alcuni reati contro la pubblica amministrazione.

Oggi, alcune tesi sostengono che l’arbitro federale non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, non possa essere soggetto, attivo (es. corruzione) o passivo (es. oltraggio), dei reati che concernono tale figura giuridica. Tuttavia, un altro aspetto di responsabilità dell’ufficiale di gara può ritrovarsi nel non corretto esercizio dell’attività certificativa. Non vi dubbio, infatti che il rapporto di gara non veritiero – non derivante da errore scusabile – possa essere causa di danno per altri soggetti partecipanti alla competizione. Ad ora, la responsabilità dell’ufficiale di gara è molto spesso collegata a quella degli organizzatori della manifestazione. Tra gli obblighi che gravano in capo agli organizzatori degli eventi sportivi ritroviamo: la verifica dello stato dei luoghi e la manutenzione dell’impianto al fine di evitare insidie sia agli atleti che ai terzi non partecipanti. Orbene, come già detto, tali obblighi sono riconducibili agli arbitri della gara, ciascuno per le rispettive competenze assegnategli.

Per stabilire la responsabilità dell’arbitro, quindi, è necessaria una valutazione fattuale. Sarà l’avvocato esperto in diritto sportivo a dover dimostrare ogni circostanza utile a sostenere le ragioni dell’assistito per ottenere l’esonero della responsabilità o il contrapposto diritto al risarcimento danni per causa a lui imputabile. Pertanto, è fondamentale avvalersi di un avvocato specializzato in diritto di sportivo, al fine di non incorrere in procedimenti infondati con conseguente condanna alle spese legali.

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