La partita di calcetto è la grande passione degli italiani, specie degli uomini. Spesso, tuttavia, succede che la serata con gli amici si trasformi in una spiacevole avventura.
È importante evidenziare che il danno subito durante una partita di calcetto può derivare da un infortunio di gioco causato da uno scontro fra due giocatori, oppure da una caduta accidentale sul terreno di gioco malmesso.
Volendoci concentrare su questa seconda possibilità e sui doveri posti in capo ai gestori degli impianti, è utile ricordare che la giurisprudenza ha chiarito già da tempo che le società che gestiscono i campi di calcetto hanno il preciso dovere di mantenere in condizioni di sicurezza il campo da calcio, così da evitare eventuali infortuni agli utenti dello stesso.
Tenendo conto di quanto previsto all’art. 2051 c.c., in capo ai gestori, infatti, sussiste una responsabilità extracontrattuale, concernente i danni cagionati dalle cose in custodia. La citata norma, infatti, nel disciplinare una specifica ipotesi di responsabilità derivante da fatto illecito, stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Da ciò segue che l’azienda che gestisce un campo di calcetto, in quanto “custode del campo”, ha il potere, e soprattutto il dovere, di modificare la struttura e di compiere lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, utili e necessari.
In pratica, la stessa deve porre in essere tutte le accortezze previste per la sicurezza dei campi e idonee ad evitare che spiacevoli incidenti si verifichino.
In virtù di tali indicazioni, il proprietario, o gestore di un campo di gioco, è responsabile degli infortuni occorsi agli utenti, ove non escluda il nesso di causalità tra la cosa (il campo) e l’evento (l’infortunio). La mancanza del suddetto nesso causale può aversi attraverso il rigoroso rispetto delle normative esistenti, o comunque in virtù di una corretta conformazione della cosa (campo), avente condizioni tali da non essere normalmente in grado di nuocere ai suoi fruitori. In tal caso, gli eventuali di accadimenti imprevedibili saranno ascrivibili all’imperizia o imprudenza del danneggiato stesso, o di terzi.
Succede quindi che se il campo da calcetto si presenta in cattive condizioni (es. buche in alcune zone del campo) e l’infortunio è stato causato da queste, allora sarà possibile chiedere il risarcimento dei danni al gestore/proprietario.
Ovvero, qualora sia provato che un infortunio è stato causato da fatto e colpa riconducibili alla società che gestisce i campi di calcetto, ed ha causato effettivi danni alla integrità fisica del giocatore, sarà possibile chiedere il risarcimento alla stessa dei danni morali e dei danni esistenziali, oltre ai danni patrimoniali.
In tal senso, più volte, la Cassazione ha rilevato che la responsabilità per le cose in custodia, statuita dall’art. 2051 c.c., prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa. La responsabilità di cui al citato articolo sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. È chiaro che Il gestore, a meno che non riesca a dimostrare di aver posto in essere tutte le dovute precauzioni e che l’evento sia dovuto al caso fortuito, sarà tenuto al risarcimento danni.
Per un corretto e sereno svolgimento delle attività, sarebbe opportuno che ogni struttura (in gestione o di proprietà) fosse dotata di adeguata copertura assicurativa. Viste le notizie di cronaca, sarebbe inoltre utile (per non dire obbligatorio) richiedere una certificazione medica per l’esercizio di attività non agonistica a tutti i fruitori dell’impianto. Questo dettaglio dovrebbe interessare soprattutto i gestori delle strutture che diventano organizzatori di tornei amatoriali.
Nonostante quanto si afferma, bisogna ribadire che sotto il profilo della pericolosità, le attività sportive o ludiche comportano normalmente accettazione del rischio da parte dei soggetti che le praticano, per cui, quando l’organizzatore o il gestore dell’impianto abbia adottato le cautele più opportune per contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività ludica o sportiva, i danni eventualmente sofferti dai partecipanti ricadono sugli stessi senza che vi siano colpe da imputare al gestore.
Per valutare se nel vostro caso specifico sia possibile chiedere il risarcimento dei danni per infortunio durante una partita di calcetto, è possibile fissare un appuntamento con lo studio di Valentina Porzia, specializzato in diritto sportivo.