Il Tar ha accolto il ricorso di Tersan Puglia contro i limiti imposti dall’Aia dell’agosto 2015 in quanto, come argomentato dall’azienda ricorrente, difesa dall’avvocato Luigi Paccione, illegittimi. Come argomentato dal collegio giudicante, il limite di 300 unità odorimetriche è corretto, come indicato dalle Bat (Best AvailablePractices), per biofiltri aperti. Diversamente, per biofilitricon camini e torri di lavaggio, come nel caso dell’impianto di compostaggio Tersan Puglia, il limite è quello indicato dalla legge regionale 23 del 2015, di duemila unità odorimetriche.
Il Tar ha anche accertato che la soglia delle 2000 unità non è mai stata superata. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), infatti, su richiesta del Tar Puglia, ha proceduto a verificare le emissioni odorigene prodotte dall’impianto, in seguito a rilievi effettuati da Arpa Puglia che avevano registrato valori di concentrazioni di odori molto superiorianche alle 2000 unità. L’Ispra ha affidato il compito ad Arpa Piemonte e Arpae Emilia Romagna, che, come da indicazioni, hanno provveduto, separatamente, ad effettuare i campionamenti e le rilevazioni necessarie. I risultati, comunicati nella relazione Ispra, sono concordi e confermano il rispetto dei limiti di legge da parte dell’impianto di compostaggio.
La sentenza
“Le conclusioni dell’ISPRA possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici, poiché incontestatamente frutto di una valutazione completa e accurata dei risultati delle indagini olfattometriche svolte dai precitati qualificati laboratori e di una corretta applicazione dei criteri di analisi e di calcolo riferibili al caso in esame, condotti secondo la norma UNI EN 13725/2004 (cfr. in particolare pagg. 28 e 29 della Relazione tecnica sull’attività svolta dall’ISPRA depositata il 25 ottobre 2016).
Al contrario, le conclusioni rassegnate dall’Arpa Puglia non si sottraggono alle censure svolte da parte ricorrente in termini di difetto di istruttoria ed erronea presupposizione, alla luce del diverso esito delle indagini condotte con una strumentazione scientifica di dubbia attendibilità, in quanto risultata priva di certificati di taratura annuale degli strumenti di campionamento e analisi”.