L’Art. 3 del Codice della Strada offre chiare descrizioni in merito al marciapiede, alla carreggiata e alle regole della circolazione.
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Il marciapiede è quella parte della strada esterna alla carreggiata, delimitata e protetta, destinata unicamente ai pedoni. Tale definizione è utile per comprendere i motivi dell’eventuale comminazione di una multa da 41 a 168 euro a chi venga colto in flagrante a circolare con il velocipede sui marciapiedi, in quanto, la sua condotta metterebbe a rischio l’incolumità sua e dei pedoni. La norma, in caso di assenza di apposite piste ciclabili, stabilisce che i cicli debbano circolare unicamente sulla parte destra della carreggiata. Tale specifica impedisce quindi -tra le altre- ai ciclisti di pedalare l’uno accanto all’altro stabilendo che gli stessi debbano circolare in fila unica, o al massimo affiancati in numero non superiore a due, al fine di non intralciare il traffico. Quest’ultima specifica è valida unicamente all’interno dei centri abitati.
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Sempre lo stesso codice stabilisce che, essendo i velocipedi considerati veicoli, non è consentita la circolazione contromano in prossimità di curve ovvero nel caso in cui la strada sia divisa in carreggiate separate. La trasgressione a questa norma prevede una sanzione dai 318 ai 1.272 euro. E’ opportuno specificare che già qualche anno fa il Ministero dei Trasporti ha provveduto a evidenziare le particolari circostanze in cui tale tipologia di movimento può essere consentita, ovvero in presenza di segnaletica che indichi il doppio senso di circolazione ammesso, in presenza di strade con larghezza adeguata, in assenza di traffico, nelle zone a traffico limitato, e nelle aree con un limite di velocità imposto a 30 chilometri orari.
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Ultima specifica di rilievo è che i ciclisti sono obbligati a condurre a mano il veicolo nei casi in cui il loro movimento possa considerarsi di intralcio o di pericolo per i pedoni. La violazione di queste disposizioni prevede una multa dai 25 ai 99 euro.
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