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Bari, ecco le nuove “zone rosse” disposte dal prefetto

Concluso il primo mese, il prefetto ha stabilito le nuove aree dove intensificare i controlli

Pubblicato da: redazione | Mar, 25 Marzo 2025 - 13:08
prefettura

Scade oggi il primo mese di sperimentazione delle zone rosse a Bari e in seguito alla convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza, il prefetto Francesco Russo ha disposto un nuovo provvedimento individuando però delle zone rosse diverse, anche per evitare di accavallarsi con il nuovo regolamento di polizia urbana approvato dal Comune.

Le aree interessate da detto provvedimento sono:

ZONA CARBONARA piazza Umberto I e relative vie e piazze adiacenti: Via Ugo Foscolo (tratto che via da Piazza Umberto I a Piazza Trieste); Piazza Trieste; Piazza Castello; Corso Vittorio Emanuele; Via Duomo; Via Nilo; Piazza Santa Maria del Fonte; Via XX Settembre; Vico del Carmine; Via Agostinelli; Via Calatafimi; Via Principe; Via San Paolo; – Via Gioberti; Via Perticari; Via Nazario Sauro (tratto che va da Piazza Umberto | all’incrocio con Via Pola); Via della Croce; Via Ospedale Di Venere (tratto che va da Piazza Umberto I all’incrocio con Via della Croce; Via Giuseppe De Marinis (tratto che va da Piazza Umberto I all’incro-cio con via Firenze).

 

Il provvedimento, che avrà decorrenza dal 26 marzo 2025 per la durata di 30 giorni, dispone il divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine sopra indicate, ai soggetti che in tali aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree, e che risultino giá destinatari di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, nel corso dei cinque anni precedenti, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 in materia di stupefacenti, agli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la persona, agli artt. 624 bis c.p. (furto con strappo), 628 c.p. (rapina), 635 c. p. (danneggiamento), 633 c.p. (invasione di terreni o di edifici), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), art. 4 della legge n. 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere):
Nel corpo del documento si ordina l’allontanamento dei trasgressori dalle aree sopra indicate, con divieto di transito e permanenza nelle predette aree, per un periodo di massimo 48 ore.

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