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Lascito testamentario: 5 pillole per capire questa forma di donazione

Pubblicato da: C.P. | Gio, 28 Novembre 2024 - 09:16

Tra le varie forme di donazione in favore di Associazioni no profit, ne esiste una che spesso crea confusione nella mente delle persone che, credendo erroneamente che si tratti di una pratica troppo complessa, la evitano in favore di azioni più pratiche e semplici. Stiamo parlando del lascito testamentario, quel tipo particolare di donazione che si attiva solo ed esclusivamente al momento della morte della persona che la dispone e che consente quindi di compiere un gesto generoso e solidale anche quando non si è più in vita. In questo articolo vogliamo approfondire l’argomento fornendo 5 pillole che non solo permetteranno di sapere il significato di lascito testamentario nel dettaglio, ma anche di prendere confidenza con questa donazione che consente di avere controllo sulle proprie volontà dopo la morte e di trasformare la propria eredità in gesto positivo da ricordare.

Il significato

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Un lascito testamentario è una disposizione specifica che viene scritta all’interno del testamento al momento della sua stesura, in modo libero e autonomo. Questo documento consente a una persona di destinare una parte del proprio patrimonio a uno o più Enti no profit dopo la propria morte, senza che nessuno possa cambiare o non fare rispettare questa volontà. Il lascito solidale è infatti riconosciuto per Legge e fa parte delle donazioni ufficiali che possono essere fatte in favore di cause benefiche e di utilità sociale. Ogni persona maggiorenne, che dispone di beni propri ed è in possesso delle proprie facoltà, può fare testamento solidale.

Il testamento

Il lascito testamentario può essere inserito all’interno di tre differenti tipologie di testamento. Il più semplice e diffuso è il testamento olografo, scritto di proprio pugno interamente a mano, datato e sottoscritto in forma privata. Possibile anche utilizzare il testamento pubblico, cioè redatto da un notaio alla presenza di testimoni, oppure il testamento segreto, scritto in privato (di proprio pugno o da terzi, anche utilizzando strumenti meccanici) ma poi consegnato in deposito al notaio in busta chiusa. Qualunque sia la scelta, ognuno di questi testamenti produce effetto solo al momento dell’apertura e ha lo stesso valore. Possibile modificare, annullare o sostituire il testamento fino al momento della propria morte, così come redigerne uno nuovo che va a sostituire quello precedente.

Il patrimonio

Un lascito testamentario può comprendere prima di tutto la donazione di somme di denaro sotto forma di conti correnti, titoli, azioni, fondi d’investimento e TFR. Possibile anche destinare ad Associazioni no profit beni mobili (auto, opere d’arte, gioielli, ecc.) e beni immobili (case, appartamenti, terreni, ecc.), così come Polizze, compresa la Polizza Vita.

L’annullamento

Un lascito testamentario solidale può risultare nullo o essere impugnato se manca la firma o la data o, in caso di testamento olografo, quando non è interamente scritto di proprio pugno dal testatore. Anche in caso di disposizione indicata in modo generico, cioè che non consente di risalire chiaramente ai beneficiari, si può incorrere in questo rischio, così come se il testamento solidale non rispetta la Legge. I beni destinati ad Enti no profit devono infatti far parte di quella che viene definita “quota disponibile”, cioè quella parte di patrimonio di cui ogni persona può disporre liberamente. Esiste infatti un’altra parte di eredità, la “quota di legittima”, che per Legge deve sempre arrivare agli eredi.

I benefici fiscali

I lasciti testamentari sono esenti da imposte: il valore totale del lascito va quindi sempre a sostenere interamente la causa scelta o l’Ente no profit indicato nel testamento solidale, senza gravare sugli eredi e senza trattenute fiscali, a patto che l’Associazione scelta sia riconosciuta come beneficiaria legittima secondo la normativa italiana.

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