(di Samantha Dell’Edera) Nessuna sospensione cautelare, ma l’argomento dovrà essere approfondito nel merito. Il Tar si è pronunciato nel ricorso presentato da una società contro il Comune di Bari in merito alla richiesta di annullamento del provvedimento di sospensione del permesso a costruire per un intervento di ristrutturazione e alla richiesta di annullamento della delibera del Consiglio comunale di adozione del piano urbanistico di Costa Sud. Un piano approvato nel marzo scorso e che prevede lo spostamento delle volumetrie dalla costa alla zona più interna per “ricucire” i quartieri e ricoprire quelli che sono stati definiti “vuoti urbanistici” ad esempio a Japigia.
Il Tar ha respinto la richiesta cautelare e ha rinviato nel merito la questione. “Oggetto di gravame è l’atto di sospensione di un intervento di (sola) ristrutturazione edilizia a seguito della delibera di Consiglio comunale n. 27 del 25 marzo 2024 di approvazione del PUE Bari Costa Sud, in variante al PRG e delle relative norme tecniche di attuazione – si legge nel provvedimento del Tar – si considera che l’interesse rappresentato dalla società istante nell’impugnativa, proposta con precisi richiami normativi e giurisprudenziali, sia meritevole di approfondimento, data la complessità delle questioni, funditus, nella sede propria di disamina del merito della controversia e prima ancora nella sede procedimentale di pianificazione esecutiva ad opera dell’Amministrazione, chiamata a tutelare gli affidamenti comunque ingeneratisi, specie quanto vengono in evidenza immobili già esistenti e indi migliorabili nel contesto esistente con opere di ristrutturazione”.
“Allo stato, non vi sia – anche data la natura di interesse pretensivo azionato e la non definitività dal procedimento di pianificazione in corso, sussistendo invero la sola adozione del PUE in variante al PRG e non già l’approvazione – alcun periculum di danno grave e irreparabile”, continua il Tribunale. La questione viene quindi solo rinviata per la discussione nel merito.