Può essere licenziato il lavoratore che fa sport durante il periodo di malattia. Tanto più se partecipa a un torneo, in questo caso di calcio, programmato già da tempo. Non è tanto la simulazione della patologia a essere punita quanto la premeditazione nella richiesta del congedo con certificato medico per non mancare alla competizione. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 23852 del 5 settembre 2024, ha respinto il ricorso di un operaio. La quarta sezione del Palazzaccio ha spiegato in prima battuta che in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie. In altre parole, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.
Ad avviso degli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, rincarano la dose hanno spiegato che il “Nell’ambito dei suddetti principi generali di valutazione della gravità e proporzionalità della condotta con riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, si ritiene la condotta addebitata di tipo artificioso, in violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, perché diretta, tramite la simulazione di uno stato fisico incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, non solo all’assenza dal lavoro, ma anche al vantaggio indebito della partecipazione in orario di lavoro a partita di calcio già programmata (nell’ambito di campionato regionale), implicante uno sforzo fisico gravoso”. Ora il verdetto, divenuto definitivo, ha confermato il licenziamento.
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