Quella del taglio della coda e delle orecchie dei cani di alcune razze a fini estetici, oltre che dolorosa per l’animale, è una pratica illegale. Tali pratiche sono vietate dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la legge n. 201/2010. Le pronunce dei Tribunali e della Cassazione dell’11 aprile 2024 con la sentenza 14951/2024 della terza sezione penale, stanno mettendo fine a questa pratica crudele e illegale. Grazie all’attività di repressione di questi reati il fenomeno è in netta diminuzione. Questa volta a essere condannato è stato un veterinario che ha fatto il taglio estetico delle orecchie al cane. Irrilevante per il medico la tesi sostenuta che l’intervento è stato fatto perché il bully aveva preso un morso da un altro cane.
Per gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, ha ricordato che “Secondo le norme europee, gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: il taglio della coda; il taglio delle orecchie; la recisione delle corde vocali; l’esportazione delle unghie e dei denti. Ci sono eccezioni autorizzate a tale divieto solamente se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale; per impedire la riproduzione». Facendo buon governo di tali coordinate normative la Corte d’appello di Ancona ha giustificato la mancata inclusione della condotta del ricorrente nell’eccezione prevista dall’articolo citato alla luce della insufficiente giustificazione offerta dall’imputato per aver reciso entrambe le orecchie.