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Negoziante condannato se il bimbo rompe il vetro

Ecco le ragioni degli ermellini

Pubblicato da: redazione | Lun, 11 Marzo 2024 - 17:00

Lastre da segnalare, materiale di sicurezza fino a un metro da terra, scattano aggravante per il sinistro e perseguibilità d’ufficio. Anche al locale commerciale si applicano le norme antinfortunistiche. È quanto emerge dalla sentenza 8380/24 pubblicata il 27 febbraio 2024 dalla quarta sezione penale della Cassazione avverso sentenza dell’11/01/2022 del Tribunale di Ancona. Nello specifico il commerciante rischia la condanna penale, oltre che il risarcimento civile, se il bambino rompe il vetro in negozio, facendosi male. E ciò perché le norme antinfortunistiche si applicano anche agli esercizi pubblici, come in ogni altro luogo in cui si svolgono prestazioni di lavoro,  indipendentemente dall’accesso di terzi estranei. Insomma: le lastre vanno segnalate e realizzate in materiale di sicurezza almeno fino a un metro dal pavimento, mentre in caso di sinistro per le lesioni personali colpose scattano l’aggravante della violazione di norme contro gli incidenti sul lavoro e la perseguibilità d’ufficio. Accolto il ricorso dei genitori del minore costituitisi parti civili, dopo la doppia assoluzione della commerciante perché il fatto non sussiste.

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Ad avviso degli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, rincarando la dose hanno spiegato che “Sbagliano i giudici del merito che aderiscono alle conclusioni del consulente tecnico della difesa secondo cui nessuna norma prescriverebbe al negozio di dotarsi di vetrate antisfondamento: la presenza dell’ostacolo sarebbe stata segnalata con adesivi e tende. Pesano invece le misure di sicurezza previste dall’allegato IV del dlgs del 09/04/2008, n. 81: le pareti a vetro devono essere separate dai luoghi di lavoro e dalle vie di circolazione in modo che gli addetti non vi entrino in contatto. E la disciplina anti-infortuni si applica qualsiasi sia la finalità della prestazione di lavoro che si svolge nei locali: dallo sport all’intrattenimento, dall’arte alla formazione.  Le norme di prevenzione sono dettate nell’interesse di tutti, incluso chi si trova occasionalmente nel luogo di lavoro. Chiave interpretativa e non è dipendente dell’impresa. E dunque per le lesioni personali colpose l’aggravante della violazione delle disposizioni sul lavoro e la perseguibilità d’ufficio scattano quando c’è il nesso causale tra il danno e l’inosservanza della normativa di sicurezza; il tutto a condizione che la presenza dell’infortunato nell’ambiente di lavoro al momento del sinistro non sia eccezionale e atipica: in tal caso risulta interrotto il legame fra l’evento e la condotta di inosservanza, a patto che la norma violata punti proprio a prevenire incidenti come il sinistro che si è verificato”.

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