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Le sanzioni e la responsabilità del collegio sindacale in ambito della normativa antiriciclaggio

Le verifiche antiriciclaggio nei confronti attività di compro oro, money transfer, agenzie immobiliari, agenzie di sicurezza privava che si occupano di valori, mercanti d’arte, galleristi, ecc.

Pubblicato da: C.P. | Lun, 19 Febbraio 2024 - 18:18

Gli imprenditori che operano in specifici settori devono osservare la normativa antiriciclaggio. Si tratta di coloro che svolgono attività di compro oro, money transfer, agenzie immobiliari, agenzie di sicurezza privava che si occupano di valori, mercanti d’arte e galleristi, ecc. ecc.

Nell’ambito di eventuali verifiche dei militari della Guardia di finanza nei confronti di su menzionate società può darsi il caso, non raro, che gli organi accertatori constatino, a carico delle stesse, presunte inosservanze relativamente alle regole sancite dal d.lgs. 231/2007, come quelle afferenti i precetti di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di eventuali operazioni sospette.

In modo particolare, durante la verifica, vengono controllati i seguenti obblighi posti a carico degli imprenditori:

  1. a) acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore;
  2. b) acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della

prestazione professionale;

  1. c) controllo costante del rapporto intercorrente con il cliente, per tutta la sua durata, tramite l’esame della sua operatività complessiva.

Nel corso dell’attività di verifica, può essere registrata la sussistenza nella compagine societaria, ai sensi dell’articolo 2477 del Codice Civile, dell’organo di controllo interno, il collegio sindacale,

incaricato di svolgere in modo sostanziale due funzioni:

  • il controllo di gestione, che consta nel vigilare sull’attività svolta dall’organo amministrativo,

verificando come viene svolta la gestione e l’amministrazione della società nel rispetto della

legge e dello statuto sociale (ai sensi dell’articolo 2403 del Codice Civile);

  • la revisione legale della contabilità, che consiste nel garantire la regolare tenuta delle scritture contabili, la loro corrispondenza con il bilancio, la valutazione del patrimonio societario (ai sensi dell’articolo 2409 bis del Codice Civile).

Nel quadro della normativa antiriciclaggio il collegio sindacale, nel corso dello svolgimento del controllo di legalità dei soggetti cui è destinata suddetta normativa, ha l’onere di:

  • vigilare sul rispetto della normativa e sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza dei controlli antiriciclaggio;
  • valutare l’idoneità delle procedure di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione delle informazioni e di segnalazione delle operazioni sospette;
  • esprimere il suo parere in relazione alla configurazione complessiva dei sistemi di gestione e di controllo dei rischi di riciclaggio;
  • ove se ne accertino i presupposti, effettuare tempestivamente le segnalazioni necessarie alle competenti Autorità.

I militari potrebbero ravvisare che il collegio sindacale non abbia adempiuto alle prescrizioni di legge in merito ai controlli antiriciclaggio, fatto che potrebbe emergere visionando semplicemente la relazione cui lo stesso è obbligato; dalla lettura della relazione, potrebbe non essere chiaro l’esito di iniziative mirate ovvero di procedure destinate a verificare, anche mediante campionamento, il corretto rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. 231/2007, né il risultato di confronti con gli amministratori in tema di antiriciclaggio, né la trasmissione dell’apposita comunicazione prevista dall’articolo 46 comma 1 lett. b del citato decreto, in merito alle infrazioni al dettato del correlato Titolo II Capo I, sull’adeguata verifica della clientela. La funzione di membro del collegio sindacale è deputata a professionisti, soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, sia come dottori commercialisti che come revisori legali e contabili, e per tale motivo è evidente per gli operanti assurgere che il professionista debba essere a conoscenza dei relativi obblighi, in modo particolare in ambito di adeguata verifica dei clienti, nonché dei corretti modi e procedure che la società avrebbe l’onere di rispettare, in modo completo e congruo, in relazione all’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione dell’azienda, il tipo di servizi e prodotti trattati nonché con l’entità del rischio associabile alle peculiarità della clientela. I militari sicuramente sono nella facoltà, per i motivi indicati, di reputare che le omissioni riferite alla società vigilata, inerenti all’adeguata verifica della clientela ed agli altri precetti di legge, siano perfettamente conoscibili dall’organo di controllo in conformità ai vincoli derivanti dall’incarico e, pertanto, debbano essere oggetto di comunicazione obbligatoria al MEF nel caso di presunte irregolarità rilevate. Gli accertatori, rilevate le carenze nei controlli, non possono che ritenere che le condotte omissive integrino la violazione della disposizione di cui all’art. 46, co. 1, lett. b del d.lgs. 231/2007, in tema di comunicazioni obbligatorie, visto che tale comunicazione alla Autorità doveva essere inoltrata a partire dalla piena conoscenza della fattispecie illecita in violazione del Titolo II Capo I del decreto antiriciclaggio da parte del soggetto obbligato. L’Organo verbalizzante può contestare pertanto al sindaco, in qualità di organo di controllo dell’azienda ispezionata in precedenza, la violazione di inosservanza degli obblighi di comunicazione, ai sensi dell’art. 46, co. 1, lettera b, avendo omesso di inoltrare la comunicazione alle Autorità competenti delle violazioni della normativa prevista dal d.lgs.231/2007, commesse dalla società, ed notificare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 59, co. 1 del  d.lgs. n. 231/2007, variabile da un minimo di 5.000,00 euro fino al massimo di 30.000,00 per omissioni valutate di estrema gravità. Il MEF, in modo del tutto discrezionale, provvederà poi ad irrogare la sanzione ritenuta più adeguata; per tale motivo, è consigliabile inoltrare al Ministero in questione delle memorie difensive redatte in modo opportuno e con l’assistenza di professionisti competenti nella materia.

Le sanzioni antiriciclaggio irrogate al collegio sindacale possono essere di notevole entità, per comportamenti omissivi e quasi sempre dovuti a imprudenza; la difesa deve essere ben struttura, valutando con attenzione le eventuali cause di prescrizione dell’illecito commesso, non sempre semplici da comprendere.

Sul sito avvocatoantiriciclaggio sono disponibili esperienze e spunti utili alla difesa.

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