La Banca Popolare di Puglia e Basilicata è stata condannata a consegnare il Registro Cronologico di tutti gli ordini di vendita ed acquisto delle azioni, a tutela del diritto di controllo degli azionisti. La vicenda nasce da azionisti che, nel corso di sette anni (dal 2012 al 2018) avevano presentato (a testa) oltre 11 ordini di vendita delle azioni della stessa Banca Popolare di Puglia e Basilicata, senza che gli stessi avessero mai esecuzione. Di conseguenza, con il patrocinio dell’avvocato Pasquale D’Ambrosio di Andria, è stata richiesta alla Banca la copia del Registro elettronico degli ordini di compravendita delle azioni (precipuo diritto di ogni singolo azionista, fissato dalla normativa specifica di settore e dal Regolamento interno della stessa Banca), al fine di verificare che, nella loro esecuzione, fosse stato rispettato l’ordine cronologico, ovvero la priorità temporale degli ordini. In buona sostanza, gli azionisti volevano esercitare il proprio diritto di controllo sul corretto operato della Banca, per scongiurare il timore che l’esecuzione degli ordini seguisse logiche diverse da quella del rispetto della priorità temporale della loro presentazione.
La Banca si è opposta alla consegna, rendendo necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria (Tribunale di Bari) che, con Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha ingiunto alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata la consegna in favore del gruppo di azionisti di “Copia del Registro cronologico degli ordini di vendita, contenente tutti gli ordini di vendita ed acquisto delle azioni Bppb”. La Banca, affidandosi ad un pool di avvocati, ha presentato una strenua opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo di consegna, ritenendo che così sarebbe stata violata la privacy degli altri azionisti.
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 30.10.2023, ha rigettato l’opposizione della Banca, confermando la tesi del difensore degli azionisti, l’avvocato Pasquale D’Ambrosio. “Non può esservi dubbio alcuno – si legge nella sentenza del Tribunale di Bari a firma del giudice dott. Michele De Palma – in merito alla sussistenza del diritto degli odierni azionisti, esercitabile in qualsiasi momento e contrattualmente previsto, ad effettuare ricerche ed estrazioni sul Registro elettronico de quo al fine, da un lato, di ottenere informazioni sulle operazioni registrate e, dall’altro, di verificare che la priorità temporale delle proposte di compravendita sia stata rispettata dal soggetto incaricato dalla banca”. Ed ancora: “E’ solo mediante le ricerche e le relative estrazioni che può ritenersi pienamente soddisfatto il diritto dell’azionista alla verifica dell’operato della banca, ovvero se la stessa abbia rispettato gli ordini di compravendita delle azioni -così come impartite dall’azionista/investitore secondo il giorno e l’ora in cui esse sono state immesse nel sistema elettronico di negoziazione dei titoli”.
Sentenza divenuta definitiva in quanto non appellata dalla Banca, così riconoscendo e confermando, irrevocabilmente, il diritto degli azionisti alla consegna del ridetto Registro degli Ordini. “Trattasi di un importante traguardo a tutela dei diritti dell’azionista/investitore, che continua a rimanere parte debole nel rapporto con le banche”, commenta il legale D’Ambrosio.