Riceviamo e pubblichiamo.
“In relazione all’articolo del 25/1/2024, in merito alla rimozione dei due gazebo ritengo come condomina dello stabile dichiarazioni non corrette: si precisa che su tutta l’area di 1000 metri quadri e “non una porzione di marciapiede” come dichiarato, che circonda la struttura condominiale vige un vincolo per legge a parcheggio (legge Ponte, cassazione 6600/84 cassazione 3363/89) per soli residenti e proprietari degli alloggi. Vincolo “inderogabile”, stipulato con atto notarile fra costruttore e Comune di Bari nell’88 per il realizzo della struttura.
Si chiarisce pertanto che il condominio per legge non può andare in deroga per concedere gli spazi su citati e di conseguenza modificare la destinazione d’uso impressa originariamente nel tempo finché la struttura esiste e senza possibilità di deroga pattizia nei rapporti privatistici, pertanto il rilascio autorizzativo di alcuni condomini non ha nessuna valenza anzi soprassedendo non solo a leggi dello Stato ma anche a regolamento condominiale che vieta qualsiasi cambiamento d’uso a favore di terzi. Nella speranza di essere stata eloquente si richiede al Comune che ha il dovere (consiglio di Stato 2999) di tutelare queste aree al passaggio pubblico e mettere fine a queste forme speculative di determinati soggetti/attività commerciali”.