L’Inps ha pubblicato in un messaggio il nuovo calendario dei pagamenti nel periodo gennaio – giugno 2024. Le novità riguardano il sussidio e i criteri della continuità delle domande già presentate (ossia che le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come ad esempio la nascita di un nuovo figlio). “Con la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, assicurando la conoscenza dei tempi di erogazione della prestazione”, l’Inps spiega che “prosegue la collaborazione con la Banca D’Italia avviata nel corso delle precedenti annualità, per elaborare e comunicare tempestivamente il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell’anno”.
Relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, si comunicano le seguenti date di pagamento dell’assegno unico e universale valide per il periodo gennaio – giugno 2024: 17, 18, 19 gennaio 2024; 16, 19, 20 febbraio 2024; 18, 19, 20 marzo 2024; 17, 18, 19 aprile 2024; 15, 16, 17 maggio 2024; 17, 18, 19 giugno 2024. Come di consueto, il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data sarà accreditato anche l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito. L’effettuazione di conguagli da parte dell’Inps sull’importo dell’assegno spettante è comunicato all’utente tramite mail/sms e che il dettaglio delle operazioni effettuate è visualizzabile tramite il nuovo pannello informativo semplificato, consultabile attraverso il portale dell’INPS – https://www.inps.it/ – utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (SPID, CIE e CNS) o tramite l’intermediario di fiducia. Con circolare del 15 dicembre 2022, n. 132, l’Inps ha reso noto che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale. Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione di ufficio le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. nascita di un nuovo figlio). Pertanto, per l’annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all’Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.