Il Tar del Lazio ha sospeso l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo in scadenza l’11 dicembre. E’ stata accolta la richiesta di Assoservizi fiduciaria di sospendere l’efficacia del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy che ha fissato le regole attuative per la trasmissione dei dati alle Camere di commercio e la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevedeva l’obbligo entro l’11 dicembre. Se ne discuterà nel merito il 27 marzo.
Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’impresa o ne risulta beneficiaria.Il Ministero ne aveva imposto la comunicazione entro la prima metà di dicembre. Ma il Tar ha rimesso le carte in gioco.
Nelle motivazioni di cinque pagine i giudici riconoscono sussistenti i profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora per la sospensiva cautelare. Sotto il primo profilo ritengono che le «plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito». I giudici hanno inoltre tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione».