Nuovi orari per ridurre i rumori dei cantieri in città: è quanto previsto dal nuovo provvedimento del Comune di Bari che, di fatto, a un anno dal varo del regolamento edilizio, apporta una serie di modifiche. Tra queste proprio lo spostamento degli orari di silenzio dei cantieri: nel precedente regolamento le attività di cantiere di carattere rumoroso non potevano svolgersi dalle 13 alle 15.30 e dalle 20.30 alle 7 del mattino (nel periodo invernale, ovvero dal primo novembre al 31 marzo) e dalle 13 alle 16 e dalle 21 alle 7 nel periodo estivo, ovvero dal primo aprile al 31 ottobre.
Secondo quanto previsto dal nuovo provvedimento, lo stop ai rumori nei cantieri sarà ora dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 7 del mattino. “Le emissioni sonore dei cantieri edili – si legge nel provvedimento – devono essere contenute nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia di isolamento acustico”. Pertanto, ai sensi della normativa vigente in Regione, le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, saranno consentite dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. “Fatta salva – si legge nel regolamento – la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune o specifiche ordinanze”.
Non tutti i Municipi però hanno concordato con questa modifica. Tra questi il Municipio II che ha espresso la volontà di mantenere invariati gli orari di funzionamento dei cantieri sopprimendo però la modifica dell’articolo 21, ovvero quella che riguarda l’anticipazione di orario dalle 13 alle 12. L’obiettivo è di evitare di provocare danni al funzionamento dei cantieri. La norma però, trattandosi di un adeguamento alla norma regionale dell’inquinamento acustico è obbligatoria e non concede dunque possibilità di dietro front da parte del Comune e dei Municipi che dovranno attenersi ai nuovi orari.
Non solo nuovi orari per “silenziare” i cantieri. Un’altra modifica contenuta nel provvedimento riguarda i “tetti verdi”, più nello specifico la realizzazione di spazi verdi sui tetti. Obiettivo, limitare le isole di calore. Nel provvedimento, in particolare, è evidenziato che “Per gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione anche parziale per una volumetria pari o superiore al 50% di quella esistente, dev’essere prevista la realizzazione di Tetti Verdi sul lastrico solare per una superficie minima del 50% al fine di contribuire all’incremento della resilienza urbana ai cambiamenti climatici, di contribuire alla riduzione dell’ isola di calore a livello urbano e di migliorare le proprietà termofisiche dell’isolamento delle coperture”. Anche in questo caso si tratta di un obbligo che però non si applica agli edifici isolati inferiori a 50 metri quadri di superficie coperta, agli edifici con destinazione produttiva, agli edifici dove più del 50% della copertura è utilizzata per installare attrezzature, pannelli fotovoltaici, collettori solari e altri dispositivi e, inoltre, dove sia destinata a verde il 60% della superficie permeabile, che però non dovrà essere inferiore al 60% della superficie fondiaria, rendendo così obbligatoria la realizzazione di superfici verdi a piano terra nel caso in cui non sia possibile effettuarle sul tetto, per via della presenza di impianti.
Infine, una nuova modifica al provvedimento riguarda il divieto di posizionare tende da sole al piano terra nel momento in cui la strada sia sprovvista di marciapiede. Nelle strade in cui è presente il marciapiede, la parte che sporge sulla strada potrà essere utilizzata ad altezza non inferiore a 2,20 metri dal piano dello stesso e, inoltre, dovrà essere arretrata di 60 centimetri almeno.
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