Le coppie sposate e entrate in crisi, come prevede la riforma Cartabia, possono presentare al giudice domanda congiunta e cumulativa per la separazione e il divorzio, in questo modo si avvia lo scioglimento del matrimonio con uno scenario di maggiore stabilità degli accordi in modo da evitare capovolgimenti futuri e incertezze della situazione economica.
A dare indicazione dirimente ai tribunali – alcuni dei quali dichiaravano inammissibile la domanda congiunta dei coniugi per quanto riguarda il divorzio – è stata la Cassazione. In particolare, la Suprema Corte con il verdetto 28727 depositato ieri – ha affermato il principio per cui “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Ad avviso dell’Organismo congressuale forense, che in una nota commenta il verdetto degli ‘ermellini’ della Prima sezione civile, questa decisione suscita “viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 bis n.49 cpc”. Il verdetto in questione è stato sollecitato “su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso ex art 363 bis cpc2 che consente di chiedere indicazioni in sede di legittimità “per la risoluzione di una questione di diritto che presenti gravi difficoltà interpretative.
“All’indomani della entrata in vigore della riforma Cartabia che ha introdotto la facoltà prevista dall’art 473 bis n.49 cpc di proporre domanda cumulata di separazione e divorzio, si è assistito – ricorda l’Ocf – al proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d’Italia (Treviso, Firenze, Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme, Bari, Padova ) e con propria nota del giugno 2023 l’Organismo congressuale forense aveva chiesto al Ministero di chiarire la disciplina con un intervento normativo”.
Adesso la Cassazione, conclude la nota dell’Ocf “ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale. L’ Organismo congressuale forense auspica che l’introduzione di tale facoltà possa condurre un maggior rispetto delle linee guida in tema di giustizia previste dal Pnrr.”