La casalinga che rimane invalida in seguito a un incidente, dev’essere risarcita sulla base del contratto Cnl Colf o sul criterio legale del triplo della pensione sociale. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che ha accolto il ricorso di una donna che si era ferita gravemente in seguito a una caduta in strada nel Comune di Verzino, in provincia di Crotone, in Calabria. La signora non era riuscita a incassare il ristoro dal Comune. Ha invece vinto la causa contro l’Asl dell’ospedale che l’aveva curata male.
Gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, hanno spiegato che sulla misura del risarcimento che “e viene accertata una perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica), possono applicarsi – avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale – le presunzioni intese a provare la esistenza di un danno patrimoniale – emergente e da lucro cessante – determinato dall’impedimento o dalla riduzione dell’attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva – anche – a suo favore (se invece il lavoro domestico era svolto a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarietà familiare, a vantaggio di soggetti terzi, i danneggiati sono esclusivamente questi ultimi, trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica, che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost., e che potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle COLF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale”.