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Alcol e droga alla guida, tolleranza zero: la linea dura del Governo

La grande novità è l'introduzione dell'alcolock

Pubblicato da: redazione | Gio, 29 Giugno 2023 - 10:02

Regole più rigide per chi decide di mettersi alla guida in stato sotto effetto di alcol e droga. Il Consiglio dei Ministri tenutosi in data 27 giugno ha approvato, infatti, in esame preliminare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada. L’obiettivo delle norme è di migliorare la sicurezza stradale, rispettando, da un lato, le esigenze di mobilità dei cittadini, dall’altro, salvaguardando la vita umana e l’ambiente, assicurando al contempo un sistema sanzionatorio equo ed efficace. Prima grande novità è l’introduzione dell’alcolock. Si tratta di un semplice etilometro. Il dispositivo da installare sulle auto che useranno le persone condannate per guida in stato di ebbrezza e che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

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Qualora le forze dell’ordine dovessero rilevare su un automobilista un tasso alcolemico non consentito dalla legge (di 0,5 g/litro), si prevede l’aumento di un terzo delle sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice 68. Le medesime sanzioni sono raddoppiate in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock”; modifiche alle norme sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’eliminazione della necessità che il soggetto sia colto in “stato di alterazione psico-fisica” derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Per il perfezionamento del reato, sarà, quindi, sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione; la possibilità per gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare.

Ai medesimi accertamenti, la polizia stradale deve procedere sempre in caso di incidente; la previsione, per gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non dispongono ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, di impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante ed impendendogli di disporre del veicolo. Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, è data la possibilità al Prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è comunque disposta la revoca della patente; viene aggiornata la disciplina della gradualità delle patenti di guida prevedendo l’utilizzo del cosiddetto alcolock, il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock.

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