Stop al licenziamento disciplinare del medico obiettore di coscienza che rifiuta di assistere nell’aborto farmacologico la paziente nell’ospedale pubblico. È quanto emerge dalla sentenza 16551/2023 pubblicata il 12 giugno 2023 dalla sezione lavoro della Cassazione. Sono accolti cinque dei dieci motivi di ricorso proposti dal professionista mentre il sostituto procuratore generale concludeva per il rigetto.
I fatti. La donna si presenta in reparto senza passare per il pronto soccorso: si manifestano in anticipo gli effetti dell’aborto farmacologico indotto dall’altro medico, che in quel momento si trova a casa. Ed è costretto a raggiungere l’ospedale perché il ginecologo di guardia notturna lo fa chiamare dall’ostetrica, mentre la ragazza si trova col travaglio abortivo in atto e deve essere subito trasferita in sala parto. Il medico in servizio è obiettore e per il fatto di non essere intervenuto è stato licenziato. Ma ha impugnato il provvedimento. Per i giudici di legittimità di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Manca tuttavia da parte della Corte d’appello di Napoli una valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto alle norme del contratto collettivo di lavoro. La paziente non è in pericolo di vita e il rifiuto di provvedere non è del tutto incongruo: determina l’intervento del medico di fiducia della ragazza che conosce il caso e lo risolve positivamente. Non si può poi ignorare che il dirigente medico incolpato non ha precedenti disciplinari”. Insomma: bisogna verificare se è possibile applicare al sanitario una sanzione meno grave secondo i parametri della contrattazione collettiva. Parola al rinvio. Ora gli atti della causa torneranno al rinvio che dovrà decidere sulla base delle indicazioni fornite in sede di legittimità.