Una sentenza che riconosce il diritto del consumatore/viaggiatore ad ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata dopo un viaggio che non ha risposto alle ragionevoli aspettative.
La Corte di Cassazione, sez. III civile, ha così sancito: “Se i servizi erogati dalla struttura alberghiera non sono corrispondenti a quelli offerti sul catalogo e se il livello delle prestazioni riservate agli ospiti è gravemente scadente, si configura il danno da vacanza rovinata. A risarcire il turista insoddisfatto, però, non può essere solo il tour operator: responsabile è anche l’agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto facendo erroneamente affidamento sulla qualità della struttura desumibile solo dal catalogo reso disponibile dal tour operator, senza compiere una verifica in concreto della qualità dei servizi promessi. Infatti, è compito dell’agenzia di viaggi scegliere con oculatezza l’organizzatore”.
Sulla vicenda interviene il Codacons. “Un’ulteriore dimostrazione del fatto che anche secondo la giurisprudenza il consumatore deve aver diritto al risarcimento del danno qualora la vacanza prenotata e pagata non arrivi a soddisfare le esigenze che era lecito aspettarsi, sia nel caso in cui i servizi proposti in sede di depliant non vengano rispettati, sia perché il livello delle prestazioni offerte si rivela essere scadente”, afferma il presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli. (foto freepik)