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Paparazzi che braccano vip: secondo la Cassazione è stalking

Pubblicato da: redazione | Sab, 12 Novembre 2022 - 20:00

Scatta lo stalking a carico del paparazzo che bracca il vip. Si configura il reato di atti persecutori e non la mera contravvenzione di molestia per il fotografo a caccia di scoop: pressa l’agente dei calciatori, pedinandolo, per beccare e immortalare i divi del pallone, costringendo il procuratore a cambiare orari, luoghi di incontro e auto, oltre che a bloccare le telefonate in entrata. Risultato: si configura il cambio delle abitudini di vita che integra il delitto ex articoli 612 bis Cp e lo distingue dalla fattispecie contravvenzionale ex 660 Cp.

È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 10 novembre 2022 dalla terza sezione penale della Cassazione. Diventa definitiva la condanna a quattro mesi di reclusione inflitta all’imputato. Non giova alla difesa dedurre che i comportamenti addebitati potrebbero al massimo essere ritenuti «molesti e fastidiosi» integrando al più la contravvenzione ex articolo 660 Cp. Né giova giustificarli ricordando che l’uomo fa il suo lavoro di paparazzo. Il punto è che il fotografo si apposta davanti all’ufficio dell’agente e in altri luoghi frequentati dalla persona offesa per cercare di incontrare i clienti dell’uomo. Lo tempesta di telefonate chiedendogli di intercedere presso i suoi assistiti in modo da ottenere servizi esclusivi con gli atleti. E volano offese e toni aggressivi se non ottiene aiuto dal professionista. Che reagisce ricorrendo a una serie di escamotage per non lasciare tracce della sua presenza in ufficio e non usa la sua macchina per sfuggire ai pedinamenti.

Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “La condotta dell’imputato induce nella persona offesa un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, tanto da ingenerare un giustificato timore per la propria sicurezza personale e modificare le abitudini quotidiane. È stata la Corte costituzionale con la sentenza 172/14 a chiarire come va interpretato il riferimento alle abitudini di vita della vittima: va inteso come il complesso dei comportamenti che una persona tiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo e che è costretta a cambiare per l’intrusione dello stalker; un mutamento di cui il persecutore deve essere consapevole perché il reato è punibile soltanto a titolo di dolo”.

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