Più tutele per i passeggeri aerei europei cioè per quanto riguarda i voli in coincidenza che possono così godere di quanto prescritto dal regolamento Eu 261 approvato nel 2004. Da quasi 16 anni, infatti, la legislazione continentale prevede un risarcimento economico che varia da 250 ai 600 euro per i ritardi superiori alle tre ore, calcolati in base all’ora di arrivo dell’aereo, cioè a partire da quando il velivolo è al gate e si aprono le porte per far scendere i passeggeri. Se rimangono escluse le “circostanze eccezionali” come il meteo avverso, l’indennizzo si applica ormai in modo pressoché automatico ai ritardi per “problemi tecnici” e per “circostanze operative”. Ora l’ombrello si allarga: in caso di ritardo prolungato, il diritto all’indennizzo dei passeggeri scatta anche per i voli in coincidenza gestiti da compagnie aeree differenti.
Ai fini della compensazione pecuniaria per i viaggiatori prevista dalle norme europee, infatti, conta soltanto che le tratte siano state combinate da un’agenzia di viaggi che emette un unico biglietto, fatturando il prezzo totale, anche se non sussiste alcun rapporto giuridico fra i diversi vettori. È quanto emerge dalla sentenza pronunciata nella causa C-436/21 dall’ottava sezione della Corte di giustizia europea, depositata il 6 ottobre. Una signora compra dall’agenzia un biglietto aereo elettronico per il tragitto da Stoccarda a Kansas City costituito da tre voli. Il primo, da Stoccarda a Zurigo, è gestito da una compagnia svizzera, mentre gli altri due – Zurigo-Filadelfia e Filadelfia-Kansas City – da un vettore statunitense. Ed è nell’ultima tratta che si verifica il ritardo di oltre quattro ore all’arrivo. A chiedere la compensazione di 600 euro è la società di assistenza legale cessionaria dei diritti derivanti dal ritardo. La Corte federale di giustizia tedesca interroga i giudici Ue sull’interpretazione del regolamento Ce 261/2004 sul punto.
E i giudici della Corte di Lussemburgo, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, chiariscono che il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “La nozione di «volo in coincidenza» va intesa come riferita a due o più voli che costituiscono un tutt’uno: ciò avviene quando le tratte sono stati oggetto di un’unica prenotazione. Nessuna disposizione fa dipendere la qualificazione come volo in coincidenza dalla sussistenza di uno specifico rapporto giuridico tra i vettori aerei che operano sulle tratte: una condizione supplementare del genere sarebbe contraria all’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, limitando il diritto all’indennizzo in caso di notevole ritardo”.