Sospendere la bocciatura di un’alunna barese di 7 anni non ammessa alla terza elementare. È quanto richiesto dal Tar Puglia che ha accolto l’istanza cautelare della famiglia ordinando alla scuola di rivalutare il provvedimento.
“La non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria – scrive il Tar – appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in ‘casi eccezionali’ e ‘comprovati da specifica motivazione” – conclude. I giudici, in particolare, hanno evidenziato che la perdita di un anno scolastico “in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno”.
Ma non solo, gli stessi hanno anche sottolineato che “un’esperienza traumatica potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica e che, inoltre, in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando” – hanno concluso.
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