I lavoratori interinali hanno diritto a giorni di ferie e indennità per mancato godimento pari a quelli dei dipendenti dell’azienda, cioè le condizioni che si applicherebbero se fossero impiegati direttamente dall’azienda invece che somministrati dall’agenzia. È quanto emerge dalla sentenza C426/20, pubblicata il 12 maggio dalla sesta sezione della Corte di giustizia europea.
La vicenda nasce in Portogallo e sarà il tribunale lusitano ad accertare il rispetto del principio di parità di trattamento imposto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 2008/104/Ce. Rientrano nella nozione di «condizioni di base di lavoro e d’occupazione» in base alle norme eurounitarie l’indennità che alla cessazione del rapporto interinale il datore è tenuto a versare al lavoratore per i giorni di ferie annuali retribuite non godute (e per ferie corrispondente).
Per i giudici, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che «In base alle norme eurounitarie per tutta la durata della missione presso l’impresa utilizzatrice i lavoratori interinali somministrati dall’agenzia devono beneficiare delle condizioni base di lavoro identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dall’impresa per svolgere lo stesso lavoro. Il tribunale nazionale deve verificare se, come dedotto dal governo portoghese, il regime generale delle ferie sia applicabile nel caso di specie, nella misura in cui l’espressione «in proporzione alla durata del rispettivo contratto» dovrebbe essere letta assieme alle altre disposizioni di tale regime generale, al fine di determinare l’importo dell’indennità alla quale i lavoratori di cui trattasi hanno diritto: in un’ipotesi del genere non si potrebbe concludere nel senso dell’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento.