Questa mattina la giunta comunale ha approvato la delibera che, richiamando le disposizioni governative (Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022), e comunali (Delibera n. 207 del 7.4.2022) che prorogano gli effetti delle norme afferenti allo stato di emergenza, conferma la possibilità per le attività economiche di installazione temporanea del tipo “Parklet” secondo le medesime regole tecniche già applicate per il semestre primaverile-estivo del 2021 e attraverso i procedimenti semplificati reiterati con il D.L. n. 228/2021, con pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico.
La ratio sottesa a questi provvedimenti nel 2021 era quella di ampliare lo spazio utilizzabile per l’installazione di sedie e tavolini all’aperto a fini della somministrazione, incoraggiando ulteriormente la ripresa delle attività economiche e promuovendo la vivibilità dei quartieri, in linea con tutti gli obiettivi dei precedenti provvedimenti emergenziali formalizzati dalla Giunta comunale. L’occupazione era limitata fino al 31 ottobre, data in cui gli esercenti hanno provveduto alla rimozione delle installazioni, il termine ultimo per la rimozione delle occupazioni del tipo “Parklet” con il contestuale ripristino dello statu quo ante a cura dell’installatore.
L’esecutivo comunale ha inoltre consentito, fino al prossimo 30 giugno, l’accesso alla procedura semplificata anche per nuove occupazioni di suolo pubblico per una permanenza sul territorio nel periodo primaverile-estivo dell’anno in corso, in ogni caso non oltre il 31 ottobre prossimo, con obbligo di ripristino dello statu quo ante a cura dell’interessato alla scadenza del periodo di riferimento.
“Vista l’esperienza dello scorso anno abbiamo deciso di promuovere questa forma di incentivo alle attività economiche che potranno utilizzare una porzione di suolo pubblico per accogliere i propri clienti – spiega il sindaco Decaro -. La prima sperimentazione, sulla base delle regole predefinite e valide anche quest’anno, ha garantito a tanti esercenti di lavorare senza creare particolari disagi alla città. Questo nell’ottica anche di favorire la fruizione dello spazio pubblico all’aperto che, soprattutto in alcuni quartieri più periferici garantisce anche una migliore vivibilità di strade e piazze. In questo modo non solo aiutiamo le attività economiche ma favoriamo la socializzazione e l’arrivo di turisti e clienti anche in zone fino ad oggi poco conosciute ”.
Per quanto attiene alle soluzioni tecniche approvate si ricorda che sarà possibile, secondo alcune precise condizioni regolamentate, installare pedane (note come “parklet” e diffuse in molti Paesi europei) a livello dei marciapiedi esistenti su parte della carreggiata stradale per ampliare lo spazio astrattamente utilizzabile per l’installazione di sedie e tavolini all’aperto a fini della somministrazione. Sono confermate, inoltre, dall’amministrazione comunale le limitazioni di occupazione, al fine di contemperare la duplice esigenza di favorire da un lato la ripresa per le attività economiche presenti in città, dall’altro di evitare l’aggravarsi delle condizioni di traffico e congestione viari.
Pertanto l’installazione e l’utilizzo di “parklet” sarà accordata solo in presenza delle seguenti condizioni:
- è prevista l’introduzione di un duplice regime, a seconda che l’area oggetto di installazione sia o meno interna alla «zona di particolare rilevanza urbanistica» individuata dalla delibera di Giunta Comunale n. 1128 del 20.2.2007.
- nel caso in cui l’attività risulti ubicata nella suddetta zona, la parte di suolo da occupare con le pedane a livello del marciapiede non potrà interessare più di uno stallo per auto, nel caso in cui sarà esterna, l’occupazione potrà interessare al massimo due stalli per autoveicoli;
- potranno presentare richiesta solo gli esercizi ricettivi individuati dal codice ATECO 56.10.11;
- si potrà richiedere l’occupazione dello spazio a parcheggio solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l’esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;
- l’installazione delle pedane ammessa solo lungo il fronte strada immediatamente contiguo all’esercizio di ristorazione;
- l’ammissibilità delle occupazioni è limitata solo dove la viabilità interessata dall’occupazione sia interna alla «zona a traffico limitato» o sia classificata quale «Strada urbana di quartiere» o «Strada locale» o esclusivamente su strade classificate come strade urbane di quartiere o strade locali nonché all’interno delle aree a velocità limitata con velocità inferiore a 30 km/h istituite con apposita ordinanza.
È comunque fatta salva la possibilità, da parte dell’ente, di non consentire l’occupazione qualora la stessa non sia compatibile con i parametri di sicurezza stradale legati all’intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico.