Il Comune di Bari deve adeguarsi alla Regione, ok al cambio di destinazione d’uso a residenza, ma solo per i palazzi già costruiti. E’ quanto appovato in mattinata, su proposta del sindaco Antonio Decaro, dalla giunta comunale.
La delibera, da trasmettere al Consiglio comunale per la condivisione e l’approvazione definitiva, prevede in particolare un aggiornamento del precedente analogo provvedimento comunale relativo alla possibilità di mutamenti di destinazione d’uso degli immobili in alcune zone della città. Il provvedimento si è reso necessario per disciplinare i cambi di destinazione d’uso a fronte delle novità introdotte a fine 2021 dal Consiglio regionale della Puglia (L.R. n.51/2021).
Già nella precedente delibera di Consiglio comunale del 2015 il Comune aveva individuato le zone in cui trovava applicazione l’articolo 2 della legge regionale 16/2014 (disposizione normativa volta peraltro a favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente), sulla base di criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica indicati nel PRG comunale. I mutamenti di destinazione d’uso, quindi, erano stati consentiti dal Consiglio comunale solo per l’edificato esistente.
Oggi, a fronte della novità normativa introdotta dal Consiglio regionale pugliese, che prevede l’ammissibilità del “cambio di destinazione d’uso” anche per gli edifici non ancora realizzati, il Comune di Bari è chiamato a precisare nel proprio territorio la disciplina della legge 33/07, come integrata a fine 2021, per evitare che le modifiche regionali intervengano sul dimensionamento complessivo del Piano Regolatore e introducano contrasti con la norma urbanistica nazionale e con le stesse finalità della legge 33/07.
L’opzione applicativa prescelta oggi dal Comune di Bari conferma dunque la scelta già assunta a suo tempo, ovvero nel 2015, la quale ammette il cambio di destinazione d’uso a residenza unicamente per il patrimonio edilizio già esistente escludendone quindi l’applicazione per gli edifici in corso di realizzazione e per quelli soltanto previsti nella strumentazione urbanistica attuativa già approvata e convenzionata.
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