Le sanzioni per eccesso di velocità elevate con apparecchi di controllo elettronico posti a bordo strada su veicoli in ‘borghese’ delle Forze dell’Ordine possono essere impugnate e annullate se l’Autovelox, seppure preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza, non è ben visibile da parte di automobilisti, camionisti o motociclisti.
La nuova interpretazione ‘restrittiva’ delle norme del Codice della Strada, contenuta nell’Ordinanza 4002 dell’8 febbraio della Corte di Cassazione che cassa una sentenza del Tribunale di Vicenza, come riporta l’Ansa, apre la strada alla possibilità di un gran numero di ricorsi da parte di guidatrici e guidatori multati per eccesso di velocità con apparecchi montati su ‘auto civetta’.
In particolare i giudici della Suprema Corte spiegano che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”. Ciò significa che, sia per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, “il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
Nel caso oggetto di valutazione da parte degli Ermellini, spiega l’Ansa, “un automobilista aveva impugnato una sanzione per eccesso di velocità, elevata dalle Forze di Polizia tramite Autovelox installato su un’auto civetta, in sosta a bordo strada e priva dei colori istituzionali. Sia il Giudice di Pace di Thiene sia il Tribunale di Vicenza avevano respinto il ricorso presentato dall’automobilista (pizzicato a viaggiare a 62 km/h in un tratto con velocità massima a 50 km/h) che, invece, è stato accolto dalla Corte di Cassazione.
Nella motivazione della decisione i giudici hanno ricordato che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.
I giudici chiariscono inoltre che “gli automobilisti vengano informati della presenza dì una postazione dì controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento”.