Entrano in vigore da oggi le nuove disposizioni previste dal decreto del Consiglio dei ministri per quanto riguarda la quarantena a scuola che passa da dieci a cinque giorni. E proprio dalla Puglia parte l’appello delle famiglie di adeguarsi subito al nuovo decreto. “In Puglia – denuncia il coordinamento Priorità alla scuola – non possono continuare a rimanere in vigore alcune raccomandazioni insensate delle Asl, generate da protocolli inutilmente rigide dell’assessorato alla salute, i cui effetti continuano a riversarsi inesorabilmente sui bambini e le bambine – prosegue la nota – Per tutto dicembre (2021) e gennaio intere classi con un solo caso positivo sono finite in quarantena per 10 giorni con l’utilizzo spropositato della didattica a distanza ormai dichiarata fonte di “disuguaglianze”! A centinaia di bambini e bambine viene sottratta la mensa, che per molti è l’unica possibilità di accedere ad un pasto completo durante la giornata. Il tutto avviene “grazie” a raccomandazioni generiche del governo regionale, non vincolanti e contrarie alla scuola in presenza”.
Cosa prevede il decreto. Nelle scuole per l’infanzia fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Le nuove disposizioni entrano in vigore da subito anche sulle quarantene già in atto. Qui le faq del Ministero.
La quarantena. Passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva. Secondo il provvedimento, che si applica comunque a persone che non manifestano sintomi, la cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test finale rapido o molecolare.
Inoltre è obbligatorio indossare Ffp2 anche per i 5 giorni successivi. La misura dei cinque giorni di quarantena nei casi di contatti stretti (ad alto rischio) con positivi si applica ai “soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni” e “ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo”.
Diverse sono le disposizioni per chi ha invece la totale copertura vaccinale e ha fatto anche la dose booster o è guarito negli ultimi 120 giorni, per i quali è disposta in questi casi, come era già previsto da una precedente circolare del 31 dicembre scorso, solo l’autosorveglianza di cinque giorni e l’obbligo di indossare la mascherina Fffp2 per dieci giorni in tutto. Sempre se non sono emersi sintomi, non serve un tampone negativo in uscita, così come già prevedeva il decreto di fine dicembre.
“Per i contatti stretti asintomatici che – si legge nella circolare – abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso”.
Green Pass Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
Meno limitazioni ai vaccinati. Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.
Le prossime date.
10 FEBBRAIO – Scade il divieto di obbligo di mascherine all’aperto, potranno riaprire le discoteche e si potranno organizzare di nuovo concerti e feste all’aperto.
15 FEBBRAIO – I lavoratori pubblici e privati – compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati – che hanno compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.
15 GIUGNO – Per gli over 50 termina l’obbligo del vaccino, secondo quanto deciso nel decreto legge di inizio gennaio.