È stata firmata l’ordinanza sindacale con cui, a partire da oggi, giovedì 23 dicembre, e fino al prossimo 1° gennaio, si vieta la vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio.
Rilevato che l’improprio utilizzo di petardi e botti genera una serie di conseguenze dannose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica delle persone, degli animali, e che tra le categorie più a rischio rispetto all’utilizzo incontrollato dei fuochi vi sono i minori, l’ordinanza vieta la vendita, in forma ambulante e non, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni).
Nel dispositivo, inoltre, è fatto divieto di utilizzare, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato (ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti), a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2021 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo.
Ancora, è vietato l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza, a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2021 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo o l’utilizzo in qualsiasi condizione a minori di 14 anni di fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai minori di 18 anni di fuochi di categoria F2 e F3, fermo restando il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta.
Il divieto è esteso a tutti coloro che abbiano la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia.
Le violazioni alle disposizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500; i trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt. 17 co. 2 e 5 7 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.
Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore. Le violazioni alla presente ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni. Infine l’ordinanza raccomanda agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.
(Foto repertorio)