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Covid, dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per personale scuola e forze dell’ordine

Pubblicato da: Mauro Brisacani | Mar, 14 Dicembre 2021 - 10:30

Dopo medici e infermieri, l’obbligatorietà vaccinale tocca anche il personale scolastico e tutte le forze di polizia e sicurezza. L’obbligo riguarda il ciclo vaccinale completo, dunque prima, seconda e terza dose. Come si può leggere dal nuovo decreto, l’obbligo vaccinale sarà esteso a partire da domani a nuove categorie di lavoratori, per combattere sempre più l’avanzamento del virus e della sua nuova variante omicron.

L’obbligo prevede la somministrazione di tutte e tre le dosi del vaccino. Il richiamo o booster, deve essere effettuato entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 e dunque entro 9 mesi dall’ultima somministrazione.

Come riportato sul sito del MIUR: “L’obbligo vaccinale è introdotto per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.

Stesso discorso vale per tutti i lavoratori del comparto della difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico, della polizia locale e penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità, così come gli agenti dei servizi segreti.

Verranno intensificati ulteriormente anche i controlli, questa volta però saranno i dirigenti a dover verificare la regolarità ed il possesso del pass vaccinale del proprio personale.

Ripercussioni per chi non presenta la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione, l’attestazione relativa all’omissione o al differimento dell’iniezione, oppure: “l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo”. In questi casi, scatta immediatamente: “La sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Durante il periodo di sospensione lavorativa, non verrà corrisposto lo stipendio fin quando il lavoratore non presenterà il pass di avvenuta vaccinazione.

Inoltre, rimangono invariate le sanzioni pecuniarie per dirigenti e lavoratori (da 600 a 1.500 euro per i dipendenti e da 400 a 1.000 euro per le aziende), qualora ci sia lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione  dell’obbligo vaccinale.

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