Moltissimi voucher sono stati emessi al posto del rimborso per i titoli di viaggio annullati causa Covid. Stiamo parlando dei viaggi in aereo, treno, nave, e pullman per i quali, “in virtù della normativa, le aziende avevano la facoltà di effettuare il rimborso del servizio cancellato a causa dell’emergenza Covid-19 emettendo un voucher senza che fosse necessaria l’accettazione da parte del destinatario”.
Ma da oggi altro che voucher. Scatta il rimborso integrale per i biglietti del treno non utilizzati dal consumatore ai tempi del lockdown. E ciò perché è il regolamento europeo 1371/2007 rimette all’utente la scelta fra il risarcimento in moneta e l’emissione di un buono sostitutivo, mentre ormai la fase più acuta della pandemia Covid è passata: sono dunque venuti meno i requisiti per applicare la norma introdotta in sede di conversione in legge del decreto Cura Italia che consentiva al vettore di evitare l’erogazione in denaro. È quanto emerge dalla sentenza 4791/21, pubblicata dalla prima sezione civile del giudice di pace di Salerno (magistrato onorario Giuseppe Carlucci).
Diventa esecutivo il decreto ingiuntivo di oltre 250 euro ottenuto dall’acquirente dei biglietti. Non giova alla compagnia ferroviaria eccepire l’inapplicabilità del foro del consumatore: la competenza territoriale non cambia perché la somma portata dal provvedimento monitorio corrisponde all’ammontare certo, liquido ed esigibile dei titoli prodotti in giudizio; si è così nell’ambito di un regolare di contratto di trasporto ex articolo 1678, che si perfeziona con l’emissione del biglietto di viaggio, momento dal quale decorre la responsabilità del vettore. E non c’è dubbio che la mancata fruizione da parte dell’acquirente dipenda dall’osservanza del divieto assoluto di spostamento fra Regioni imposto nei giorni più bui dell’emergenza sanitaria dai dpcm 8 e 9 marzo in attuazione del decreto legge 6/2020. Un’analoga scelta fra risarcimento in denaro e voucher è offerta dall’utente dal regolamento europeo sul trasporto aereo.
Né si possono applicare alla fattispecie tutte le norme sopravvenute in materia. Nella sua sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, nel caso in concreto il giudice spiega come allo stato scatta, insomma, la compensazione pecuniaria in applicazione del principio generale dell’indebito oggettivo: la ripetizione è dovuta in tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, quale che ne sia la causa. E l’azienda opponente non ha fornito la prova che nelle more sia intervenuta l’estinzione dell’obbligazione. Alla compagnia, dunque, non resta che pagare, anche le spese di giudizio.